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Via libera all'utilizzo del Bonus sanificazione e DPI

Nella giornata di ieri l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 52/E del 14 settembre 2020 con cui ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del Bonus per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto dal Decreto Rilancio.


La circolare dell'Agenzia ha infatti comunicato che il codice tributo utilizzabile sarà il 6917 denominato credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34. Nella compilazione dell'F24, il codice tributo relativo al Bonus, deve essere esposto nella sezione Erario indicando il 2020 come anno di riferimento.


Vi ricordiamo che il Bonus introdotto dal Decreto è pari al 60 % delle spese sostenute e spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. I soggetti ammessi alla fruizione del credito sono:

  • Gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni;

  • Gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tuttavia, come precisato qui , il credito effettivamente disponibile sarà pari solo al 15,6423% delle spese sostenute in quanto, le richieste ricevute sono state rapportate alle risorse disponibili. Da un punto di vista pratico ciò significa che, per calcolare il Bonus effettivamente fruibile, bisognerà applicare la percentuale sopra riportata all'intera spesa comunicata. Se per esempio fosse stata dichiarata una spesa pari a 10.000 euro, il credito richiesto sarebbe pari a 6.000€ cioè il 60% di quanto sostenuto tuttavia, il credito fruibile sarebbe pari a 1.564,23 euro.


Il credito è già utilizzabile in compensazione tramite modello F24, in alternativa all'utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a terzi, comprese le banche e gli istituti finanziari. Nel caso si opti per la cessione del credito, il soggetto cedente dovrà inviare una comunicazione telematica tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 14 settembre 2020. Vi ricordiamo che l'opzione per la cessione può essere esercitata entro il 31 dicembre 2021 e può riguardare l'intero Bonus o solo una sua parte.


Per finire vi ricordiamo che, per poter utilizzare il Bonus in compensazione, occorre che il modello F24 sia presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.


Siamo ovviamente a disposizione per ulteriori chiarimenti o per assistervi nell'utilizzo del Bonus.

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