Via libera al contributo a fondo perduto per i distributori di carburante
Il contributo a fondo perduto è stato sicuramente l'intervento di maggior successo tra quelli contenuti nei provvedimenti che il Governo ha preparato per affrontare la crisi da COVID-19.
In attesa di vedere gli effetti di altre misure come l'Eco Bonus del 110%, vi ricordiamo che l'importo del contributo a fondo perduto è determinato applicando la seguente percentuale alla differenza di fatturato tra il mese di aprile 2020 e lo stesso mese del 2019:
20% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente al 2020;
15% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020;
10% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020
Per poter accedere all'agevolazione la normativa richiede che, per i ricavi o compensi riferiti al periodo d'imposta 2019, sia rispetta una soglia massima pari a 5 milioni di euro. Sul punto è però intervenuta l'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato importanti chiarimenti a favore dei distributori di carburante. Secondo l'Agenzia, per la verifica della soglia di accesso, deve farsi riferimento all'ammontare dei ricavi al netto però del prezzo corrisposto al fornitore per il carburante stesso, cosa che ovviamente amplia di molto la platea dei soggetti che potranno accedere al contributo.
Rimane invece aperta la questione del calcolo del calo di fattuato tra il mese di aprile 2020 e lo stesso mese del 2019 in quanto, è l'Agenzia stessa a contraddirsi affermando prima, con la circolare n. 15/2020, che tale calcolo deve essere effettuato facendo riferimento all'ammontare dei ricavi da determinare secondo le proprie regole di determinazione del reddito e, successivamente, affermando di dover far riferimento alla nozione di fatturato.
Considerando l'ordine temporale degli interventi, sembrerebbe quindi che i distributori di carburante debbano calcolare la differenza di fatturato tra i mesi di aprile 2019 e aprile 2020, considernado tutti gli importi che hanno partecipato alla liquidazione IVA del periodo, vale a dire:
Le fatture attive, al netto d'IVA, con data di effettuazione ad aprile;
Le fatture attive differite, al netto d'IVA, relative ad operazione di aprile;
I corrispettivi, al netto d'IVA, delle operazioni effettuate ad aprile.
Ricordandovi che c'è tempo fino al 13 agosto 2020 per inviare l'Istanza telematica di accesso al contributo, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.