Via libera ai bonus per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro
Come avevamo scritto qui, il Decreto Rilancio ha introdotto due crediti d'imposta per ottenere il parziale rimborso delle spese sostenute per la sanificazione, l'acquisto di DPI e l'adeguamento degli ambienti di lavoro.
L'Agenzia delle Entate ha quindi pubblicato il provvedimento n. 259854/2020 secondo cui, per usufruire del credito, occorrerà presentare un’apposita domanda telematica a partire dal prossimo 20 luglio, con termini diversi a seconda della tipologia delle spese sostenute:
Dal 20 luglio al 7 settembre 2020 per il credito relativo alle spese per la sanificazione e l'acquisto di DPI di cui all'articolo 125;
Dal 20 luglio al 30 novembre 2021 per il credito relativo alle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120.
Nella domanda telematica dovranno essere indicate le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione insieme alle spese che si prevede di sostenere entro la data di scadenza prevista per l’invio della domanda stessa. Il credito d’imposta “teorico” che si indicherà nel modello dovrà in seguito essere proporzionato alla risorse disponibili.
Entrambe le agevolazioni sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa domanda telematica e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Fino al 31 dicembre 2021, in alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, è possibile optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dal 1° ottobre 2020, i soggetti che intendono cedere il credito invece di utilizzarlo in compensazione, devono effettuare una comunicazione di cessione all’Agenzia delle Entrate. Il soggetto acquirente è tenuto a sua volta ad effettuare una comunicazione di accettazione del credito e, solo dopo averlo accettato, potrà utilizzarlo con le stesse modalite previste per il cedente.
Vi ricordiamo che l'articolo 120 del Decreto riconosce un credito pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione dì spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.
Il credito previsto dall’articolo 120 è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico come:
Alberghi e altre strutture ricettive;
Ristoranti, bar e gelaterie;
Cinema e teatri;
Agenzie di viaggi e tour operator;
Attività di supporto alle rappresentanze artistiche;
Parchi divertimento;
Biblioteche e musei;
Stabilimenti balneari.
Il credito è riconosciuto anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore ed è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.
L'articolo 125 ha invece introdotto un credito d’imposta pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite delle risorse disponibili pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020.
Si potrà quindi usufruire del credito per le spese sostenute per:
La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
L'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano consoni ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
L'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
L'acquisto di dispositivi di sicurezza di versi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
L'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o per assistervi nell’invio della domanda telematica.