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Semaforo verde per il contributo a fondo perduto

Da oggi 15 giugno 2020, a partire dalle ore 15.00, sarà possibile inviare la domanda di richiesta del Contributo a Fondo Perduto prevista dall'articolo 25 del Decreto Rilancio.


Avevamo già parlato dell'Istanza telematica qui, nella giornata di sabato è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare 15/E che potete trovare nella nostra area documenti:



Il provvedimento dell'Agenzia parte ricordando che il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA che producono ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del TUIR. Si tratta in particolare:


  • Degli imprenditori individuali, delle S.n.c. e S.a.s. che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;

  • Dei soggetti che producono reddito agrario;

  • Delle S.p.a., delle S.a.p.a., delle S.r.l., delle società cooperative e di mutua assicurazione;

  • Degli enti pubblici e privati diversi dalle società che svolgono;

  • Delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

  • Delle persone fisiche e delle associazioni che producono reddito di lavoro autonomo;

Possono richiedere il contributo anche le società tra professionisti ed i soggetti in regime forfettario di cui all'articolo 1,p commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.


Il documento dell'Agenzia elenca poi una serie di soggetti specificatamente esclusi dal benefico per via dell'attività esercita. Non possono quindi richiedere il contributo:


  • Gli organi e le amministrazioni delle Stato;

  • Gli intermediari finanziari;

  • Gli enti e le persone fisiche che producono redditi diversi dal reddito d'impresa o dal reddito agricolo;

  • I liberi professionisti ed i collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla Gestione separata, che hanno diritto all'indennità prevista dal Cura Italia;

  • I lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che hanno diritto all'indennità prevista dal Cura Italia;

  • I lavoratori dipendenti;

  • I professionisti con una cassa previdenziale privata;

  • I contribuenti la cui attività è cessata alla data di presentazione dell'istanza.


Abbiamo già parlato degli altri requisiti relativi all'ammontare dei ricavi o compensi dell'anno 2019 e al calo di fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto al 2019, la circolare fornisce qualche chiarimento in merito ricordando che, per l’individuazione della soglia massima di ricavi, occorre far riferimento ai ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.


Con riferimento al requisito del calo di fatturato occorre invece far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, per cui si dovranno considerare le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Per le fatture immediate e i corrispettivi si dovrà quindi far riferimento rispettivamente la data della fattura o alla data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT a dover essere presa in considerazione.


Come precedentemente ricordato sarà possibile inviare le domande telematiche a partire dalle ore 15 di oggi 15 giugno 2020, tramite un apposito programma messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o tramite un'area riservata del sito Fatture&Corrispettivi. L'istanza potrà essere inviata direttamente dal soggetto richiedente oppure da un intermediario delegato o già in possesso della delega per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.


Siamo ovviamente a disposizione per ulteriori informazioni e vi invitiamo a mettervi in contatto con noi per l'invio delle Istanze.








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