La riapertura delle istanze per il Contributo a fondo perduto
Una delle novità principali introdotte dalla conversione del Decreto di Agosto è la riapertura delle istanza per accedere al contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del Decreto Rilancio. L'apertura tuttavia non riguarda l'intera platea dei soggetti che potevano originariamente accedere al contributo, bensì solo per i soggetti che hanno la sede nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi in stato di emergenza al 31 gennaio 2020.
Vi ricordiamo che il Decreto Rilancio aveva originariamente previsto la possibilità di inviare le domande telematiche a partire dalle ore 15 del 15 giugno e fino al 13 agosto 2020. I soggetti con domicilio fiscale o sede operativa stabilita nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi in stato di emergenza al 31 gennaio 2020 erano già inseriti tra i soggetti che potevano fare richiesta del contributo senza il requisito del calo del fatturato che invece veniva richiesto a tutti gli altri soggetti.
Le difficoltà nell'individuare tali Comuni, dovute anche agli interventi dell'Agenzia delle Entrate che non hanno chiarito la questione, hanno portato ad una riapertura dei termini per questi soggetti. In particolare si tratta dei soggetti che non avevano precedentemente presentato la domanda per l'accesso al contributo a fondo perduto e che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni, classificati totalmente montani, colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Per individuare i Comuni montani si dovrà far riferimento all'elenco predisposto dall'ISTAT o ai Comuni ricompresi della circolare del Ministero delle Finanze n.9/1993. Tali soggetti potranno quindi presentare la domanda di accesso al contributo a fondo perduto entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica che verrà comunicata dall'Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Come avrete notato, l'individuazione dei soggetti ammessi al secondo turno non è semplice, attendiamo quindi dei chiarimenti sia dal passaggio alla Camera della legge di conversione che dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Per il momento siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o per assistervi nella richiesta del contributo.