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Pubblicato il DPCM che istituisce le zone "rosse"

Ieri, durante una conferenza stampa, il Presidente del Consiglio ha annunciato che il DPCM firmato il 3 novembre 2020, entrerà in vigore a partire da domani 6 novembre 2020. Con il nuovo provvedimento l’Italia viene suddivisa in tre zone, con misure più stringenti, a seconda dei dati sull’andamento dell’epidemia. La prima zona, definitiva gialla, comprende Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Umbria. Nella seconda zona, definita arancione, sono state inserite la Sicilia e la Puglia. Infine, nella zona rossa, sono comprese la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, la Calabria e la Valle d'Aosta.


Per la zona gialla, che comprende la maggior parte del paese, le norme che entreranno in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre, prevedono:

  • L’ obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

  • Un coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

  • La sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento;

  • La sospensione delle attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali;

  • La sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

  • La sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

  • La sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;

  • La sospensione dei convegni, dei congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

  • La sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Le attività commerciali al dettaglio si potranno continuare a svolgere a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Resta inteso che occorrerà rispettare i protocolli o le linee guida del settore di riferimento, adottati dalle Regioni.


Il decreto, per le attività di commercio al dettaglio, raccomanda inoltre l'applicazione delle seguenti misure di cui all'allegato 11:


  • Mantenere, in tutte le attività e le loro fasi, il distanziamento interpersonale.

  • Garantire la pulizia e l’igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;

  • Garantire un’adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;

  • Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;

  • Prevedere l’utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

  • Prevedere l’utilizzo di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;

  • Regolamentare gli accessi in modo scaglionati secondo le seguenti modalità:

  1. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

  2. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

  3. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

  • Prevedere adeguate informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.


Il testo pubblicato conferma inoltre che, nelle giornate festive e prefestive, debbano restare chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Su tutto il territorio nazionale sarà inoltre previsto che, le attività dei servizi di ristorazione siano consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Dopo tale ora è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico ma resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti e la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.


Confermata anche l'apertura delle attività inerenti ai servizi alla persona, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.


Il testo pubblicato prosegue confermando che, nelle zone ricadenti nella zona arancione, allo stato attuale si tratta della Sicilia e della Puglia, sarà:


  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori individuati, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

  • Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

  • Sospesa l'attività dei servizi di ristorazione, consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;


Nelle Regioni comprese nella zona rossa, sarà invece imposto un vero e proprio lockdown, in quanto, in aggiunta a tutte le limitazioni precedenti, saranno:

  • Vietati gli spostamenti all’interno dei territori individuati, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

  • Sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dal decreto.

I territori saranno valutati su base settimanale, con una durata minima di 15 giorni di permanenza nella zona individuata. Nella nostra sezione documenti potete trovare le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative contenute nel DPCM appena pubblicato.


Siamo a disposizione per ulteriori informazioni e vi aggiorneremo non appena saranno disponibili novità in merito.

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