Pubblicato il Decreto Ristori quater
Ieri è stato pubblicato il testo ufficiale del DL 157 c.d. Ristori quater, contenente le proroghe dei versamenti dell’acconto di novembre della dichiarazione dei redditi e IRAP ma anche dei versamenti di dicembre (ritenute, addizionali e IVA), della scadenza relativa alle rate della rottamazione prevista per il 10 dicembre e l'introduzione di nuovi bonus per lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite.
Il primo comma dell'articolo 1 del provvedimento proroga il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020. Il comma 3 introduce una proroga ulteriore per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per questi soggetti il versamento è prorogato al 30 aprile 2021.
Proroga al 30 aprile 2021 anche per i soggetti che svolgono le attività indicate qui e qui, qualora abbiano sede legale o operativa in una regione rossa.
L'articolo 2 conferma un'ulteriore proroga al 16 marzo 2021 per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo spostamento interessa il versamento:
Delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
Dell’IVA;
Dei contributi previdenziali e assistenziali.
Tali versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019. La sospensione si applica, a prescindere dal requisito relativo al calo di fatturato, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (cinema, palestre, teatri, discoteche, sale scommesse etc.). Anche i ristoranti, situati nelle zone rosse e arancioni, e i gestori delle attività indicate qui, potranno godere della sospensione al 15 marzo 2021.
L'articolo 3 del decreto prevede inoltre lo slittamento del termine per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione dei redditi e di IRAP al 10 dicembre 2020.
L'articolo 4 proroga invece al 1° marzo 2020 il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza il 10 dicembre 2020 senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
Passando ai nuovi Bonus introdotti, l'articolo 9 prevede una nuova indennità pari a 1.000 euro per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020. La stessa indennità è riconosciuta:
Ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
Ai lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
Ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere;
Agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti unicamente alla Gestione Inps.
Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né titolari di pensione.
L'articolo 11 infine introduce, per il mese di dicembre 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità verrà erogata dalla società Sport e Salute S.p.A previa presentazione, entro il 7 dicembre 2020, della richiesta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito della società. Non sarà necessario inviare una nuova domanda qualora si sia già beneficiato delle stesse indennità previste dai decreti precedenti.
In attesa di ulteriori provvedimenti attuativi, siamo a disposizione per ulteriori informazioni o per assistervi nella gestione delle scadenze fiscali e dei Bonus.