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Legge di Bilancio 2021: Gli incentivi alle assunzioni

La Legge di Bilancio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo sgravio contributivo per l’assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni, finalizzato all’occupazione giovanile stabile.


Per poter accedere al beneficio è necessario che i lavoratori, alla data dell’assunzione agevolata, non siano già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro. Lo sgravio contributivo opera solo per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, e le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, di giovani sotto i 36 anni.


La Legge di Bilancio fissa inoltre un'altra condizione necessaria per accedere all’esonero contributivo, e cioè che il datore di lavoro non abbia proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione né proceda nei nove mesi successivi a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi per riduzione di personale nei confronti di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Lo sgravio contributivo è inoltre subordinato al:


  • Possesso del DURC;

  • Rispetto delle norme per la tutela e la salute del lavoro;

  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, ove sottoscritti;

  • Rispetto dei diritti di precedenza;

  • Rispetto dei lavoratori posti in cassa integrazione salariale, a meno che l’assunzione incentivata non sia di mansione e livello diverso o riguardi un’altra unità produttiva.


L'ammontare del beneficio è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e con un tetto massimo di 6.000 euro l'anno, da applicare:


  • Per 48 mesi, in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o in un’unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

  • Per 36 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o in un’unità produttiva in tutte le altre regioni del territorio nazionale.


Vi ricordiamo che occorre inevitabilmente considerare che, per la piena operatività dell’agevolazione contributiva, occorre l’autorizzazione della Commissione Europea, ciò significa che i datori di lavoro sono costretti a versare la contribuzione piena con riserva di successivo conguaglio.


La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un'ulteriore sgravio contributivo per l’assunzione delle donne, subordinato a condizioni simili al precedente con l'ulteriore requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media di 12 mesi precedenti.


Anche in questo caso l'esonero contributivo è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e con un tetto massimo di 6.000 euro l'anno, ma da applicare:


  • Per 12 mesi, se il contratto è a tempo determinato;

  • Per 18 mesi se il contratto è a tempo indeterminato;

  • Per 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, che venga poi trasformato a tempo indeterminato.

In questo caso, l'esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni di:

  • Donne over 50, disoccupate da oltre 12 mesi;

  • Donne di qualsiasi età prive d'impiego da almeno sei mesi residenti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

  • Donne di qualsiasi età che svolgono una mansione o operano in un settore caratterizzato da una disparità di genere superiore al 25% (agricoltura, edilizia, logistica, ecc.) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.


In attesa di eventuali circolari dell'INPS, siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o per assistervi nella gestione dei vostri dipendenti.

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