Le novità del Decreto di Agosto
Il Decreto di Agosto ha finalmente passato l'esame del Senato e dovrà ora approdare alla Camera per la definitiva approvazione che non dovrebbe prevedere ulteriori modifiche. Appare quindi utile riportare le maggiori novità in campo fiscale.
Per calmierare i risultati negativi frutto dell'emergenza epidemiologica, viene introdotta la possibilità di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale facoltà è riservata ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali e prevederà l'imputazione della quota di ammortamento non effettuata, nel conto economico dell'esercizio successivo differendo di un anno l'intero piano di ammortamento. Per poter usufruire dell'agevolazione sarò necessario destinare a riserva indisponibile, utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
L'iter di conversione ha introdotto anche una riapertura dei termini relativi all'invio delle istanze per il contributo a fondo perduto. Potranno usufruire della nuova apertura i seguenti soggetti:
Chi ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19;
Chi ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;
Chi ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comunicolpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza stessa.
La data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della nuova istanza verrà comunicata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di Agosto.
Viene inoltre introdotta una una moratoria delle sanzioni relative alle imposte sui redditi in scadenza il 20 luglio 2020 a condizione che si sia subita una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I soggetti che possono usufruire della moratoria sono:
I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (soggetti ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito;
I contribuenti "minimi" che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011);
I contribuenti "minimi" che applicano il regime forfetario agevolato (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014);
I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (soggetti ISA) e che dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA diverse dalla mancata applicazione dovuta al superamento del limite dei ricavi stabilito;
I contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese, che attribuiscono ai soci i redditi per trasparenza (società di persone e soggetti assimilati e società che applicano il regime di trasparenza fiscale, ex articoli 5, 115 e 116 TUIR), aventi i requisiti sopra indicati.
Viene modificato anche il Bonus affitti aumentando alcune percentuali e prevedendo l'estensione fino al 31 dicembre per le strutture turistiche ricettive. Il Bonus dovrebbe quindi essere pari al:
60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
30% del canone mensile in caso di contratti di servizi a prestazione complesse o di affitto d'azienda, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
20% del canone mensile di locazione per i soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo precedente e per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
10% del canone mensile in caso di contratti di servizi a prestazione complesse o di affitto d'azienda di soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo precedente e per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione di immobili destinati all'attività turistica per i mesi da luglio a dicembre 2020;
50% del canone mensile in caso di contratti di servizi a prestazione complesse o di affitto d'azienda di immobili destinati all'attività turistica per i mesi da luglio a dicembre 2020;
Anche il Bonus per la sanificazione e l'acquisto di DPI viene ampliato modificando la dotazione finanziaia destinata alla misura cosa che permetterà un aumento della percentuale di Bonus spettante che era stabilita con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Tale percentuale, precedentamente pari al 15,6423%, verrà aumentata fino al 47,16%.
Vengono inoltre ampliati i soggetti beneficiari del Bonus ristoratori che prevede un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari italiane. Il Bonus è ora riconosciuto alle imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 e con uno dei seguenti codici di attività ATECO:
56.10.11 Ristorazione con somministrazione;
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
56.21.00 Catering per eventi, banqueting;
56.29.10 Mense;
59.29.20 Catering continuativo su base contrattuale;
55.10.00 Alberghi, limitatamente alle attività di somministrazione.
Le novità introdotte sono numerose e, nei prossimi giorni, continueremo ad aggiornarvi in merito. Per il momento rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni o per assistervi nella richiesta dei Bonus trattati.