Le agevolazioni previste per gli aumenti di capitale
Come abbiamo scritto nei giorni precedenti, cominciano a circolare le prime versioni del Decreto Semplificazione. Nel provvedimento sono state inserite una serie di misure che dovrebbero facilitare le delibere di aumento di capitale sociale con le relative esecuzioni.
L'articolo 36 del nuovo provvedimento del Governo ha infatti introdotto alcune novità sia di carattere transitorio che di carattere definitivo. Le prime prevedono che fino alla data del 31 dicembre 2020, possano essere approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più ampie, le seguenti deliberazioni:
Gli aumenti di capitale sociale attraverso conferimento in natura i di crediti ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
L'introduzione di clausole per l'esclusione del diritto di opzione nelle statuto delle s.p.a. quotate in mercati regolamentati;
L'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile;
Il comma 4 dell'articolo 36 introduce invece delle modifiche permanenti che riguardano il l'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 2441, comma 2 del codice civile e che riscrivono il comma 3 dell'articolo 2441.
Vi ricordiamo che già il Decreto Rilancio aveva previsto delle agevolazioni in caso di aumento di capitale, l'art. 29 del Decreto aveva infatti introdotto un credito d'imposta del 20% per gli aumenti di capitale effettuati in favore delle imprese di medie dimensioni.
Per usufruire del credito è necessario che la società:
Abbia conseguito ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019, superiori a 5 milioni di euro;
Abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, un calo di almeno il 33% dei ricavi conseguiti nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
Abbia deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro. Bisogna inoltre segnalare che non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
L'articolo 57 del Decreto Rilancio aveva inoltre previsto una detrazione del 30% dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese aventi sede in Italia o in Stati membri dell’Unione europea. Per poter usufruire della detrazione è necessario che:
L'impresa abbia un fatturato compreso tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro;
L'impresa abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, un calo di almeno il 33% dei ricavi conseguiti nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di 1 milione di euro, il risparmio d’imposta massimo per le persone fisiche sarà pari a 300 mila euro.
Siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o per valutare l'impatto delle misure introdotte.