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L'utilizzo dei Bonus del Decreto Rilancio

Come noto, il Governo ha cercato di stimolare e supportare l'economia italiana introducendo numerosi crediti d'imposta o ampliando l'ammontare o le modalità di utilizzo dei Bonus già previsti nel nostro ordinamento.


Appare quindi di fondamentale importanza l'articolo 121 del Decreto Rilancio che ampia le possibilità di utilizzo dei seguenti crediti d'imposta:

  • Il credito per il recupero del patrimonio edilizio;

  • Il credito per l’efficienza energetica;

  • Il credito per l’adozione di misure antisismiche;

  • Il credito per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

  • Il credito per l’installazione di impianti fotovoltaici.


Lo stesso articolo 121 prevede infatti che, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi sopra elencati, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:


  1. Per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi;

  2. Per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intennediari finanziari


Sul punto è intervenuto quindi il Provvedimento n. 283847/2020 dell'Agenzia delle Entrate che ha stabilito le modalità di utilizzo o cessione dei Bonus. Tralasciando per un attimo le asseverazione necessarie per l'utlizzo o la cessione dei Bonus di cui avevamo parlato qui, sia nel caso si opti per la cessione del credito che nel caso di richiesta di uno sconto in fattura, il cedente dovrà presentare una comunicazione telematica tramite il portale dell'Agenzia delle entrate. Tale comunicazione deve essere inviata a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Il fornitore o la banca che accettano il credito dovranno predisporre un'analoga comunicazione di accettazione.


L'acquirente potrà quindi utilizzare il credito in compensazione o cederlo a sua volta a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione inviata dal cedente e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.


Facciamo presente che l’utilizzo in compensazione tramite F24 deve comunque seguire la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione per cui, ogni anno, sarà utilizzabile in compensazione solo 1/10 o 1/5 del Bonus totale, a seconda del tipo di credito spettante. La parte di credito annuale non utilizzata non potrà inoltre essere utilizzate negli esercizi successivi.


Siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o per assistervi al fine di massimizzare l'utilizzo dei Bonus trattati.



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