L'acquisto e la gestione del Bonus affitti
Aggiornamento: 4 nov 2020
Come noto, Il decreto Rilancio ha istituito un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nella misura pari al 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Ai sensi del comma 5, inoltre, il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, e maggio. Il decreto di Agosto ha aggiunto anche il mese di giugno mentre, il decreto Ristori, ha esteso il credito anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, ma solo per determinate attività.
Secondo il combinato disposto del comma 6 dell’articolo 28 e dell’articolo 122, comma 2, lettera b), del Decreto rilancio, il credito in oggetto può:
Essere usato in compensazione tramite modello F24;
Essere inserito a scomputo delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
Essere ceduto al locatore o a terzi, comprese le banche e gli altri istituti di credito.
Nel caso di utilizzo da parte del locatario, l’eventuale residuo non utilizzato nell’anno sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi ma non potrà essere richiesto a rimborso.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, nel caso di cessione del credito, l’acquirente potrà a sua volta utilizzare il bonus:
Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto;
In compensazione utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.
Qualora l'acquirente optasse per l’utilizzo tramite F24, la compensazione sarà possibile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso acquirente , attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. A differenza del locatario tuttavia, il credito acquistato dal cessionario deve essere utilizzato entro l’anno in cui è avvenuta la cessione. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.
Vi ricordiamo che, per poter acquisire il credito, occorre rispettare quanto stabilito dal Provvedimento n. 250739/2020. Il cedente dovrà perciò comunicare la cessione, attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a partire dal 13 luglio 2020 e fino 31 dicembre 2021. A sua volta, il soggetto acquirente, accetterà il Bonus ricevuto attraverso la sua area riservata.
Dato il periodo di crisi che sta attraversando la nostra economia, molti proprietari di immobili si potrebbero trovare a ricevere richieste di acquisto del credito sulla locazione spettante a scomputo di parte del canone dovuto dai propri affittuari. E' quindi fondamentale valutare correttamente le possibilità e i termini con cui utilizzare l'eventuale credito acquistato.
Siamo quindi a disposizione per ulteriori informazioni o per assistervi nella gestione dei crediti previsti dai recenti decreti.