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In arrivo la moratoria delle sanzioni su IVA, IRES e IRPEF

Come avevamo già anticipato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, accogliendo le istanze portate avanti dai Commercialisti, aveva annunciato una moratoria delle sanzioni relative alle imposte sui redditi in scadenza il 20 luglio 2020. Uno degli emendamenti approvati al decreto Agosto ha quindi confermato la moratoria ma solo per alcuni contribuenti e solo nel caso in cui vi sia stata una riduzione di fatturato.


I soggetti che possono usufruire della moratoria sono infatti:


  • I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (soggetti ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito;

  • I contribuenti "minimi" che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011);

  • I contribuenti "minimi" che applicano il regime forfetario agevolato (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014);

  • I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (soggetti ISA) e che dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA diverse dalla mancata applicazione dovuta al superamento del limite dei ricavi stabilito;

  • I contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese, che attribuiscono ai soci i redditi per trasparenza (società di persone e soggetti assimilati e società che applicano il regime di trasparenza fiscale, ex articoli 5, 115 e 116 TUIR), aventi i requisiti sopra indicati.


Possono godere della proroga dei versamenti i soggetti sopra indicati a condizione che gli stessi abbiano subito “una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, ha ricordato che nel calcolo del fattura occorre prendere a riferimento la data di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati nel documento stesso.


La proroga interessa i seguenti versamenti:


  • Il saldo IRPEF/IRES 2019 e l’eventuale primo acconto 2020,comprese le eventuali imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;

  • Il versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;

  • Il versamento del saldo IVA 2019 qualora il contribuente si sia avvalso della facoltà di differimento prevista;

  • Il saldo e l'eventuale primo acconto 2020 IRAP, qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento.


Qualora si rispettino i requisiti sopra riportati, si potrà regolarizzare il mancato versamento di luglio o agosto, pagando le somme dovute entro il 30 ottobre 2020 con una maggiorazione dello 0,80%.


Per finire vi ricordiamo anche anche il secondo acconto per le imposte del 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è stato oggetto di proroga al 30 aprile 2021 qualora ricorrano le stesse condizioni di calo di fatturato sopra riportate.


Siamo ovviamente a disposizione per maggiori informazioni o per assistervi nel versamento delle imposte non pagate.

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