Il Superbonus del 110% pronto al via
Come avevamo scritto nei giorni precedenti, la conversione del Decreto Rilancio ha apportato importanti modifiche all'articolo 119 e modificando i limiti massimi di spesa o i soggetti ammessi ma lasciando intatto l'impianto del bonus.
Il Bonus si presenta infatti come una detrazione del 110% delle spese sostenute per particolari interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico. Il Bonus può ancora essere utilizzato a scomputo delle proprie tasse in cinque quote costanti o in alternativa può essere ceduto, anche alle banche, o utilizzato per ottenere uno sconto in fattura sull'importo dei lavori eseguiti.
In base al testo uscito dalla Camera, e che non dovrebbe subire modifiche al Senato, il Super Bonus del 110% spetterà quindi:
Ai condomini;
Alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
Agli IACP;
Alle cooperative di abitazione a proprietà inidivisa;
Alle ONLUS, OdV e APS;
Alle Associazioni Sportive dilettantistiche, limitatamente agli interventi sugli spogliatoi.
Tra le maggiori novità apportate in sede di conversione segnaliamo inoltre la scomparsa del limite relativo alle seconde case, motivo per cui il super bonus sarà fruibile dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di impresa, arti o professioni, per gli interventi realizzati su qualunque unità immobiliare di proprietà , con un massimo di due abitazioni ferma restando l'esclusione prevista per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9.
Altra novità introdotta dal passaggio alla Camera è la possibilità di ottenere uno sconto in fattura, o di cedere il credito corrispondente, anche con uno stato di avanzamento lavori di almeno il 30% del valore complessivo dei lavori da eseguire. Sarà inoltre possibile cedere il credito anche ad un successivo Sal pari al 60% del valore complessivo dei lavori da eseguire senza quindi dovere attendere il completamento degli interventi preventivati.
Sono inoltre stati rivisti i limiti di spesa per i quali è possibile usufruire del bonus oltre a prevedere che, per gli edifici soggetti a vincoli che vietano l'esecuzioni degli interventi collegati al super bonus, la detrazione venga comunque riconosciuti con aliquota del 110% anche a tutti gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del DL 63 del 2013, anche se non vengono congiuntamente eseguiti uno o più interventi trainanti previsti dal Decreto Rilancio.
Altra novità importante è quella che riguarda le certificazioni richieste per usufruire del bonus che divengono necessarie sia in caso di cessione o sconto, che in caso di utilizzo diretto da parte del contribuente. In base al testo convertito, il commercialista dovrà assumere un ruolo di coordinamento rilasciando un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione stessa oltre alla presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici abilitati.
Il super bonus si conferma quindi come una delle principali leve sulle quali il governo intende puntare per la ripresa dell'economia italiana purtroppo, anche questa volta, i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e dei Ministeri tardano ad arrivare. Per il momento siamo ovviamente a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione.