Il Superbonus del 110%: I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Come noto, il Decreto Rilancio ha introdotto un incentivo, collegato a tre tipologie di interventi che, se relative a spese documentate e sostenute dal l° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, possono assicurare il beneficio del Superbonus del 110%.
Ricordiamo che sono ammessi al Superbonus i seguenti soggetti:
I condomini;
Le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
Gli istituti autonomi case popolari;
Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
Le Onlus;
Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al CONI e limitamente alle parti adibite a spogliatoi.
Nei giorni passati l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato alcuni documenti interpretativi per chiarire meglio il funzionamento del Superbonus, avevamo già parlato qui delle tipologie di immobili ammessi.
Oggi ci occupiamo dei chiarimenti relativi ai possibili utilizzi alternativi del Superbonus, il Decreto rilancio aveva infatti previsto che i contribuenti che sostengono delle spese che danno diritto al Superbonus possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
Per un contributo sotto forma di sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso;
Per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Come chiarito dall'Agenzia con la circolare 24/E, per poter optare per una di queste du opzioni occorre acquisire preventivamente un visto di conformità , che certifichi la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus, e un'asseverazione, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.
Il visto di conformità è necessario anche per certificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati e può essere rilasciato da un soggetto come un commercialista o un ragioniere.
L'asseverazione è necessaria anche in caso di utilizzo diretto del Superbonus e il tecnico che la rilascia, così come il professionista che rilascia il Visto, deve aver sottoscritto una polizza assicurativa con un massimale congruo con gli importi degli interventi e comunque non inferiore a 500.000 euro.
Sia nel caso si opti per la cessione del credito che nel caso di richiesta di uno sconto in fattura, sarà necessario presentare una comunicazione telematica tramite il portale dell'Agenzia delle entrate. Tale comunicazione deve essere inviata obbligatorimente entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Il fornitore o la banca che accettano il credito dovranno predisporre un'analoga comunicazione di accettazione.
Vi ricordiamo infine che, in caso di sconto in fattura, questo non riduce l'imponibile ai fini IVA e anzi deve essere chiaramente indicato nella fattura come sconto applicato in previsione delle normative previste.
Siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o per assistervi nella valutazione del risparmio ottenibile.