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Il Superbonus del 110% esteso dal DL di conversione

Nella giornata di ieri, il Governo ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio. Come avevamo già scritto qui, una delle misure di maggior interesse inserite nel Decreto, risulta essere quella introdotta dall'articolo 119 e cioè il cd Super Bonus del 110%.


L’articolo 119 prevedeva tre tipologie di interventi che, se relative a spese documentate e sostenute dal l° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, possono assicurare il beneficio del 110% di detrazione da ripartire in 5 quote annuali. In sede di conversione sembrano cambiare i limiti massimi di spesa che verranno collegati al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.


Viene inoltre ampliato il periodo in cui è possibile usufruire del Super Bonus, ma solo per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) che potranno applicare il bonus anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.


Gli immobili vincolati dovrebbero inoltre vedere esteso il loro bonus. La detrazione potrebbe infatti essere estesa anche a tutti gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del DL 63 del 2013, anche se non vengono congiuntamente eseguiti uno o più interventi trainanti previsti dal Decreto Rilancio.


Sembrerebbe inoltre risolto il problema che si poneva in capo all'unico proprietario di un intero fabbricato che però non era identificabile con un Condominio. Con le modifiche che verranno introdotte, dovrebbe infatti essere possibile applicare il Super Bonus anche agli interventi effettuati su parti comuni dell'edificio posseduto da un'unica persona fisica.


La detrazione relativa al Super Bonus del 110% spetterà quindi:

  • Ai condomini;

  • Alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

  • Agli IACP;

  • Alle cooperative di abitazione a proprietà inidivisa;

  • Alle ONLUS, OdV e APS;

  • Alle Associazioni Sportive dilettantistiche, limitatamente agli interventi sugli spogliatoi.


Sarà comunque necessario attendere un testo definitivo e, molto probabilmente, un documento interpretativo dell'Agenzia delle Entrate per definire con certezza l'ambito applicativo del Super Bonus.


Siamo ovviamente a disposizione per ulteriori informazioni in merito.

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