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Il Superbonus ampliato agli immobili per l'esercizio della propria attività

Ieri 9 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n.570, ha fornito un importante chiarimento circa l'applicabilità del Superbonus agli immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio di arte, professione o di attività commerciale.


In merito alla possibilità di usufruire delle detrazioni su unità su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte, professione o di attività commerciale, la circolare n. 19/E del 2020, aveva già confermato che, in caso di spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione di cui all'art. 16-bis TUIR, la detrazione spettante è ridotta al 50%, calcolata cioè sul 50% delle spese sostenute.


L'interpello n.570 conferma questa interpretazione ampliando il Superbonus, ridotto al 50%, anche agli interventi eseguiti su immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio della propria attività.


Vi ricordiamo che le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 dell'art. 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.


Il Decreto Rilancio ha inoltre ampliato le modalità di utilizzo di questi Bonus prevedendo, sia per quelli già esistenti che per il Superbonus, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di optare per:

  • Un contributo sotto forma di sconto in fattura;

  • L’utilizzo in compensazione tramite modello F24;

  • La cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Sotto questo profilo è importante segnalare come l’utilizzo in compensazione tramite F24 deve comunque seguire la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione per cui, ogni anno, sarà utilizzabile in compensazione solo 1/10 o 1/5 del Bonus totale, a seconda del tipo di credito spettante. La parte di credito annuale non utilizzata non potrà inoltre essere utilizzate negli esercizi successivi. L'utilizzo diretto non sarà inoltre possibile prima del 1° gennaio 2021, tuttavia sarà possibile cominciare ad inviare le eventuali comunicazione telematiche necessarie qualora si sia scelta l'ipotesi dello sconto in fattura o della cessione del credito. Tale comunicazione deve essere inviata a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Il fornitore o la banca che accettano il credito dovranno predisporre un'analoga comunicazione di accettazione.


Siamo ovviamente a disposizione per valutare l'effettivo impatto di tali misure o per fornire ulteriori informazioni.

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