Il rinvio dei versamenti previsto dal Decreto Ristori bis
Il Decreto Ristori bis è stato recentemente pubblicato per introdurre le misure a sostegno delle attività economiche che stanno subendo le nuove misure restrittive introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020 e dalle ultime ordinanze del Ministro della Salute.
Vi ricordiamo che il provvedimento del 3 novembre ha suddiviso Italia in tre zone, gialla, arancione e rossa, con misure più stringenti e che arrivano fino ad un vero e proprio lockdown per le zone rosse.
Un primo importante rinvio è la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre relativi a:
Versamenti di ritenute alla fonte e addizionali regionali e comunali;
Versamenti IVA;
Tali sospensioni si applicano alle attività bloccate su tutto il territorio nazionale dal DPCM del 3 novembre oltre a quelle, aventi domicilio o sede nelle regioni rosse o arancioni, che svolgono una delle seguenti attività :



La sospensione si applica anche alle attività dei servizi di ristorazione, aventi domicilio o sede nelle regioni rosse o arancioni. Chi usufruisce di questa sospensione potrà versare quanto dovuto entro il 16 marzo 2021, in un'unica rata o in quattro tranche mensili.
Il Decreto Ristori bis ha inoltre introdotto uno slittamento della scadenza che riguarda l'acconto di novembre delle imposte dirette e dell'IRAP. Il rinvio non riguarda tutti i contribuenti ma solo coloro che hanno il domicilio fiscale o sede operativa in una zona rossa e che svolgono una delle categorie indicate precedentemente , oltre a quelle che potete trovare qui nell'Allegato 1. Tali contribuenti devono inoltre svolgere un'attività per la quale sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), essere soci, in regime di trasparenza, di società che applicano gli ISA o ricadere nel regime forfettario.
Stessa sospensione è prevista anche per gli esercenti l'attività di ristorazione aventi domicilio o sede nelle regioni arancioni.
Per tutti questi soggetti il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP dovuto entro il 30 novembre 2020 può essere effettuato entro il 30 aprile 2021 senza all'applicazione di sanzioni o interessi.
Vi ricordiamo inoltre che il Decreto di Agosto aveva previsto, per i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Infine il Decreto Liquidità ha previsto che non si applicano sanzioni e interessi per omesso o insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto per l'anno 2020, se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta dalla dichiarazione.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni o per aiutarvi con le altre agevolazioni introdotte.