Il credito d'imposta sulle commissioni bancarie
In un momento in cui le imprese e i professionisti italiani provano a ripartite a seguito della crisi sanitaria ed economica da COVID-19, può essere utile ricordare una novità introdotta dal DL 124/2019 e che sarà efficace a partire dal 01 luglio 2020.
Si tratta del credito d'imposta pari al 30 % delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali. Il Bonus è riservato agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni che, nell'anno precedente a quello di maturazione del credito, abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.
La Banca d'Italia ha fornito alcune informazioni in merito precisando che, trattandosi di un bonus relativo alle cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali, il credito non è riconosciuto nel caso di utilizzo di carte aziendali. Viene inoltre precisato che non rientrano nell'agevolazione neanche i bollettini postali e gli assegni.
I pagamenti rilevanti sono quindi solo quelli effettuati da consumatori privati effettuati mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. A tal proposito e al fine di individuare correttamente le commissioni corrisposte valide per il calcolo del credito d'imposta, la Banca d' Italia ha stabilito che gli istituti che emettono le carte di credito, di debito o prepagate, dovranno fornire un documento attestante l'ammontare del credito entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di maturazione del credito stesso.
Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal mese successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Siamo ovviamente a disposizione per ulteriori chiarimenti o per valutare l'impatto delle novità qui riportate.