top of page

Il Bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Come anticipato in diversi articoli precedenti, il Decreto Rilancio ha introdotto un Bonus pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli adeguamenti degli ambienti di lavoro al fine di rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.


Il Bonus, nel limite massimo di 80.000 euro, è riservato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Di seguito un elenco non esaustivo dei soggetti ammessi:

  • Alberghi e altre strutture ricettive;

  • Ristoranti, bar e gelaterie;

  • Cinema e teatri;

  • Agenzie di viaggi e tour operator;

  • Attività di supporto alle rappresentanze artistiche;

  • Parchi divertimento;

  • Biblioteche e musei;

  • Stabilimenti balneari.

L'Agenzia delle Entate ha quindi pubblicato il provvedimento n. 259854/2020 secondo cui, per usufruire del credito, occorre presentare un’apposita domanda telematica a partire dal 20 luglio e fino al 30 novembre 2021. Nella domanda telematica dovranno essere indicate le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione insieme alle spese che si prevede di sostenere entro la data di scadenza prevista per l’invio della domanda stessa. Il credito d’imposta “teorico” che si indicherà nel modello dovrà in seguito essere proporzionato alla risorse disponibili.


Sul punto è nuovamente intervenuta l'Agenzia delle Entrate rispondendo all'interpello n. 362 del 16 settembre 2020 con cui è stato specificato che, rientrano tra le spese agevolabili, anche tutti i costi relativi ad interventi accessori necessari per la realizzazione degli adeguamenti. Questo significa che potranno essere agevolate anche le spese edili per il ripristino dei pavimenti o per il rifacimento degli impianti a seguito dello spostamento di pareti interne.


Vi ricordiamo inoltre che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti che hanno diritto al Bonus possono optare per la cessione, anche parziale, ad altri oggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.


Nel caso si opti per la cessione del credito, il soggetto cedente dovrà inviare una comunicazione telematica tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2020.


Siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento o per assistervi con la cessione del credito.

5 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

S U P E R A   LA   C R I S I  

Emergenza Coronavirus

images.jpg
  • Facebook Icona sociale
bottom of page