I Bonus del Decreto di Agosto
Il 15 agosto 2020 è stato pubblicato il testo definitivo del Decreto di Agosto di cui avevamo già fornito qualche anticpazione qui, appare quindi utile ricapitolare aiuti previsti dal testo definitivo.
L'articolo 58 del Decreto prevede un contributo a fondo perduto per le imprese che esercitano una delle seguenti attività:
Ristorazione con somministazione, codice ateco 56.10.11;
Mense, codice ateco 56.29.10;
Catering continuativo su base contrattuale, codice ateco 56.29.20.
Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari che valorizzino le materie prime italiane. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 di quanto registrato nei mesi da marzo a giugno 2019. Il contributo spetta, indipendentemente dalla riduzione del fatturato, ai soggetti che hanno avviato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019.
L'articolo 59 prevede invece un contributo a fondo perduto per i soggetti che vendono beni e servizi al pubblico nei centri storici delle città che presentavano una forte presenza di turisti esteri prima dell'emergenza da COVID. A titolo non esaustivo possiamo anticipare che rientrano tra queste le seguenti città:
Venezia;
Firenze;
Rimini;
Pisa;
Roma;
Verona;
Milano;
Bologna;
Ravenna;
Padova;
Palermo;
Cagliari;
Napoli;
Catania;
Bari;
Il contributo erogato sarà erogato solo a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 abbia subito un calo di almeno il 33% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dello stesso mese del 2019. Il Bonus sarà determinato applicando la seguente percentuale alla differenza di fatturato tra il mese di giugno 2020 e lo stesso mese del 2019:
15% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente al 2020;
10% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020;
5% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020.
A prescindere dall'importo spettante in base al calcolo sopra riportato, il contributo non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L'articolo 77 ha invece previsto l'ampiamento del credito d'imposta per le locazioni anche per il mese di luglio. Tale credito era stato già previsto dal decreto rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio. Non sono variati i requisiti necessari per la fruizione del bonus rispetto a quanto previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio.
Continuando sulla stessa strada del Super Bonus del 110%, il Governo, con l'articolo 79, ha prorogato, per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive. Viene così riconosciuto un bonus pari al 65% delle spese sostenute per il miglioramento delle strutture turistico-alberghiere comprendendo anche gli agriturismi e gli impianti termali.
L'articolo 81 introduce infine un credito d'imposta pari al 50% delle spese di sponsorizzazione effettuate a favore di Leghe di sport a squadre, Asd e Ssd riconosciute dal CONI. Il credito è riconosciuto alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per sponsorizzazioni, di valore non inferiore ai 10.000 euro, effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Per poter usufruire dell'incentivo è necessario che il soggetto che riceve la sponsorizzazione abbia conseguito ricavi nel 2019 compresi tra 200.000 e 15 milioni di euro.
In attesa degli appositi decreti attuativi cercheremo di fornire degli approfondimenti specifici nei prossimi giorni. Per il momento rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.