I Bonus cedibili alle banche
Come noto il Decreto Rilancio è intervenuto massicciamente sui Bonus edilizi previsti dal nostro ordinamento. Se da un lato è stato introdotto il Superbonus del 110%, dall'altra sono state ampliate le possibilità di utilizzo dei Bonus esistenti quali l'Ecobonus, il Sismabonus e il Bonus facciate.
Ricordiamo infatti che l'articolo 119 del Decreto Rilancio ha introdotto tre tipologie di interventi che, se relative a spese documentate e sostenute dal l° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, possono assicurare il beneficio del 110% di detrazione da ripartire in 5 quote annuali.
Come detto il Decreto Rilancio ha inoltre ampliato le modalità di utilizzo di questi Bonus prevedendo, sia per quelli già esistenti che per il Superbonus, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di optare per:
Un contributo sotto forma di sconto in fattura;
L’utilizzo in compensazione tramite modello F24;
La cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Sotto questo profilo è importante segnalare come l’utilizzo in compensazione tramite F24 deve comunque seguire la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione per cui, ogni anno, sarà utilizzabile in compensazione solo 1/10 o 1/5 del Bonus totale, a seconda del tipo di credito spettante. La parte di credito annuale non utilizzata non potrà inoltre essere utilizzate negli esercizi successivi. L'utilizzo diretto non sarà inoltre possibile prima del 1° gennaio 2021, tuttavia sarà possibile cominciare ad inviare le eventuali comunicazione telematiche necessarie qualora si sia scelta l'ipotesi dello sconto in fattura o della cessione del credito. Tale comunicazione deve essere inviata a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Il fornitore o la banca che accettano il credito dovranno predisporre un'analoga comunicazione di accettazione.
Sulla base dei documenti dell'Agenzia delle Entrate, hanno cominciato a muoversi anche le Banche e gli altri istituti di credito cominciando ad elaborare le proprie offerte commerciali. Ferma restando la possibilità , per ogni istituto, di elaborare la propria offerta commerciale, sembrerebbe che questi si stiano muovendo calcolando lo sconto finanziario in base all'orizzonte temporale di utilizzo dei crediti. Sembra infatti che la maggior parte degli Istituti si stia muovendo per applicare un "costo di cessione" pari:
Al 10% per i Bonus utilizzabili in 5 anni;
Al 20% per i bonus utilizzabili in 10 anni.
Al tal proposito vi riportiamo un elenco degli interventi agevolabili, riportando anche la quota annuale di utilizzo prevista dall'attuale normativa:


Per finire è importante ricordare che il Decreto Rilancio, oltre agli interventi del Superbonus, aveva previsto la stessa aliquota e la stessa quota annuale di utilizzo, per le spese di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico qualora eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali.
Siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o per assistervi al fine di massimizzare l'utilizzo dei Bonus trattati.