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Firmato un nuovo DPCM con l'istituzione delle zone "rosse"

Nella nottata di ieri, 3 novembre 2020 è stato finalmente firmato il DPCM annunciato alle Camere contenente le nuove misure limitative introdotte per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Con il nuovo provvedimento l’Italia viene potenzialmente suddivisa in tre zone, con misure più stringenti, a seconda dei dati sull’andamento dell’epidemia.


Le norme entreranno in vigore dal 5 novembre e fino al 3 dicembre e prevedono, per l’intero territorio nazionale:


  • L’ obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

  • Un coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

  • La sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento;

  • La sospensione delle attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali;

  • La sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

  • La sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

  • La sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;

  • La sospensione dei convegni, dei congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

  • La sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Le attività commerciali al dettaglio si potranno continuare a svolgere a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Resta inteso che occorrerà rispettare i protocolli o le linee guida del settore di riferimento, adottati dalle Regioni.


Il nuovo DPCM prevede inoltre che, nelle giornate festive e prefestive, debbano restare chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Su tutto il territorio nazionale sarà inoltre previsto che, le attività dei servizi di ristorazione siano consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Dopo tale ora è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico ma resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti e la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.


Anche le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.


Per le attività professionali vengono invece introdotte solo le seguenti raccomandazioni:


  • Che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

  • Che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

  • Che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

  • Che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.


Il provvedimento prosegue individuando le modalità con cui sarà possibile introdurre ulteriori limitazioni per determinati territori chiamati zone con scenario di tipo 3 o 4. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19, sarà infatti possibile per le zone dello scenario di tipo 3:


  • Vietare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori individuati, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

  • Vietare ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

  • Sospendere le attività dei servizi di ristorazione, consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;


Per le zone dello scenario di tipo 4 sarà inoltre possibile:


· Vietare ogni spostamento all’interno dei territori individuati, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

· Sospendere tutte e attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dal decreto.


I territori saranno valutati su base settimanale, con una durata minima di 15 giorni di permanenza nella zona individuata. Il testo richiama molti allegati contenenti i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e a cui devono adeguarsi le attività consentite, tuttavia, allo stato attuale, non sono ancora disponibili tali documenti.


Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e vi aggiorneremo non appena saranno disponibili novità in merito.

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