Emergenza Coronavirus: Le novità sulla sospensione dei versamenti
Ieri è stata pubblicata la L. 24 aprile 2020 n.27 che converte in legge il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020.
In sede di conversione sono state inserite alcune modifiche relativamente alla sospensione dei termini di versamento di marzo e aprile. Risulta infatti completamente sostituto il vecchio art. 61 del Decreto Cura Italia con lo scopo di unire le varie sospensioni che erano state disposte anche dal DL del 2 marzo 2020 n.9.
Una delle principali novità risulta essere l'aggiunta degli esercenti attività di librerie tra quelle maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria.
Grazie alla conversione e, considerata la data odierna, la nuova Legge n. 27 dispone in realtà una sanatoria per i versamenti in scadenza:
Tra il 2 e il 30 marzo 2020 e relativi a ritenute da lavoro dipendente o assimilato, contributi previdenziali e premi INAIL;
Nel mese di marzo 2020 relativi all'IVA.
I versamenti sospesi sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 tranche mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.
La Legge di conversione ha inoltre disposto di inserire Brescia tra l'elenco delle provincie maggiormente colpite dall'emergenza, ampliando così la sospensione dei termini per il versamento dell' IVA in scadenza a marzo anche agli esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno la sede in tale provincia.
L'ultima novità riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive e le federazioni sportive nazionali le quali potranno godere della sospensione dei termini di versamento IVA in scadenza fino al 31 maggio 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 tranche mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.
Siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazioni o chiarimento.