Emergenza Coronavirus: I vantaggi fiscali delle donazioni
Il Governo, per far fronte all'emergenza COVD-19, ha previsto il rafforzamento delle detrazioni previste in caso di erogazioni liberali.
E' stata infatti concessa la possibilità di detrarre dalle imposte delle persone fisiche e degli enti non commerciali, il 30% , con un limite di 30.000 euro, delle donazioni in denaro o natura in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I titolari di reddito d’impresa possono interamente dedurre le medesime erogazione ai fini IRAP nell’anno in cui sono sostenute. Per la deducibilità ai fini IRES si applica invece l’art. 27 della Legge 133/1999 secondo cui questa è condizionata al rispetto di due requisiti:
che le donazioni siano effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti individuati con decreti del presidente del consiglio dei ministri e dei prefetti delle rispettive province;
che le donazioni siano effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati.
Per tali erogazioni occorre fare riferimento all' articolo 27 L. 133/1999 che prevede quanto segue:
La deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;
Che i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
Il non assoggettamento a imposta sulle donazioni dei trasferimenti effettuati;
L'identificazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle erogazioni liberali sulla base dei contenuti del D.P.C.M. 20.06.2000.
Siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazioni o chiarimento.