Emergenza coronavirus: Decreto Legge 26 marzo 2020
Oggi, 26 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 recante nuove misure urgenti relative l’emergenza Coronavirus.
Innanzitutto viene previsto che le misure inserite nel Decreto possano essere prolungate, per periodi non superiori ai 30 giorni, e fino al 31 luglio 2020.
Vengono poi fornite una serie di precisazioni in merito alle limitazioni degli spostamenti individuali e delle attività produttive per cui sarà possibile:
Limitare la circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora;
Chiudere al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
Limitare o vietare l’ allontanamento e l’ ingresso in territori comunali, provinciali, regionali o nazionali
Applicare la misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
Proibire l’allontanamento dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
Limitare o vietare le riunioni o gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Limitare o vietare manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, anche religiosa;
Chiudere cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi e simili;
Limitare o vietare le attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto;
Limitare o sospendere il trasporto pubblico;
Limitare o sospendere i servizi educativi e le attività didattiche di ogni ordine e grado, anche dei relativi viaggi di istruzione;
Limitare la presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche
Limitare o sospendere le attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
Limitare o sospendere le attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
Limitare o sospendere le altre attività d’impresa o professionali;
Limitare lo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
Imporre obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
Predisporre la modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
Prevedere che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
Il riferimento per stabilire se la propria attività può continuare il proprio esercizio è quindi ancora il Dpcm del 22 marzo 2020, di cui avevamo allegato i codici attività considerati necessari (https://www.superalacrisi.com/documenti).
Tuttavia è bene ricordare che il decreto prevede una deroga per quelle imprese che, pur non svolgendo attività rientranti in quelle annoverate nei codici Ateco riportati nella nostra sezione documenti, svolgano comunque attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività considerate necessarie.
Per usufruire di tale deroga sarà necessario predisporre ed inviare al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, una comunicazione nella quale si giustifichino le ragioni secondo le quali non sarebbe possibile sospendere l’attività.
Per finire si fa presente che, fatto salvo il risvolto penale del mancato rispetto delle misure, il decreto legge n. 19 ha introdotto una sanzione amministrativa da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3.000, aumentata fino ad un terzo se il mancato rispetto dei limiti imposti avviene mediante l’utilizzo di un automezzo. È inoltre possibile stabilire la chiusura dell’attività per un periodo non superiore ai 5 giorni.
Siamo ovviamente a disposizione per ulteriori informazioni o per una valutazione e la predisposizione della comunicazione da inviare al Prefetto.