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Ecobonus e sismabonus applicabile a tutti gli immobili

Nella giornata di ieri l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 con cui sono state confermate alcune interessanti interpretazioni circa l'applicabilità delle detrazioni per riqualificazione energetica (eco bonus) e per interventi antisismici (sisma bonus).


Il documento dell'Agenzia delle Entrate analizza l'orientamento che l'ente ha tenuto nel corso degli anni in merito all'ambito applicativo delle due agevolazioni. Vengono richiamate le Risoluzioni n. 303/E del 15 luglio 2008, la n. 340/E del 1° agosto 2008 e la circolare n. 36/E del 31 maggio 2007. Con questi documenti l'Agenzia aveva esteso l'ambito applicativo dei Bonus a tutte le categorie catastali e a tutti i tipi di reddito su cui applicare la detrazione (IRES e IRPEF), restavano esclusi solo gli immobili merce oggetto dell'attività esercita.


Su questo punto è pero recentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione che hanno osservato come la ratio della legge avesse:


"l’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico"


La Corte ha inoltre confermato che le norme di riferimento non pongono alcuna distinzione tra immobili strumentali, immobili merce e immobili patrimonio.


L'Agenzia non ha potuto far altro che accogliere questo nuovo orientamento ed infatti afferma che i due Bonus spettano anche ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali.


Facciamo inoltre presente che, per gli interventi effettuati a partire dal 2019, in luogo dell'utilizzo diretto dei Bonus nella propria dichiarazione dei redditi, è possibile optare per uno sconto in fattura o per la cessione del credito.


Per finire ricordiamo che la materia è stata in parte modificata dal Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta il 19 maggio 2020. Con tale provvedimento sono stati infatti previste tre tipologie di interventi che, se relative a spese documentate e sostenute dal l° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, possono assicurare il beneficio del 110% di detrazione da ripartire in 5 quote annuali. Il superbonus del 110% non è pero fruibile dai possessori di reddito d'impresa, per maggiori informazioni in merito vi rimandiamo qui.


Siamo ovviamente a disposizione per fornire ulteriori informazioni o per valutare con voi l'impatto delle novità introdotte.


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