Decreto Rilancio: Via libera al credito d'imposta per le locazioni
Come avevamo scritto qui, il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta relativo ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo allo scopo di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi della propria attività.
Questo sabato l'Agenzia ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione ed istituito il codice tributo "6920" con il quale sarà già possibile utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 o in alternativa potrà essere ceduto al proprietario per ottenere uno sconto sul canone.
Secondo quanto previsto dal decreto, ed in base alle indicazioni dell'Agenzie, i soggetti ammessi alla fruizione del credito sono:
Gli imprenditori individuali, le S.n.c. e le S.a.s. che producono reddito d'impresa;
Le S.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati, le associazione non riconosciute;
Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
Le persone fisiche e le associazione che esercitano arti, professioni e producono reddito di lavoro autonomo;
Gli enti non commerciali, compresi gli entri del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
I soggetti in regime forfettario;
Gli imprenditori e le imprese agricole;
Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e che conseguentemente producono redditi diversi ex articolo 67.
Ricordiamo che il Decreto Rilancio aveva già stabilito che il credito d’imposta spettasse solo con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il provvedimento prevedeva inoltre che il credito spetti solo a condizione che il contribuente abbia conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.
Tale condizione relativa ai ricavi del periodo precedente, non deve essere rispettata qualora l'attività economica esercitata consista in un'attività alberghiera o agrituristica. Per individuare tali attività, l'Agenzia precisa che occorre far riferimento ai codici ATECO della sezione 55 per le attività alberghiere ed extra alberghiere mentre, per le attività agrituristiche, si devono intendere le strutture che svolgono attività di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006 e alle relative norme regionali.
Come precedentemente detto, non possono comunque fruire del credito coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente, conseguentemente il credito non spetta a chi svolge un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.
Occorre fare un'altra importante precisazione in merito ai requisiti reddituali richiesti, tra i soggetti ammessi vi sono infatti anche gli enti non commerciali, compresi gli entri del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Qualora tali soggetti non svolgano alcuna attività commerciale nell’immobile utilizzato ai soli fini dell’attività istituzionale, non è richiesta la verifica del calo del fatturato ma resta ferma la verifica dei ricavi del periodo precedente.
Per la verifica del calo del fatturato occorre far riferimento alle operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT richiamato in fattura. Si fa presente che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, può quindi verificarsi che il credito spetti solo per uno dei mesi elencati.
Il credito d'imposta fruibile sarà pari:
Al 60% del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo;
Al 30% del canone nei casi di contratti di affitto d'azienda.
Si precisa che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento, nel caso in cui sia stato pagato un acconto occorre considerare le somme effettivamente versate.
Il credito spettante potrà essere:
Utilizzato in compensazione nel modello F24;
Utilizzato a scomputo delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
Ceduto al locatore o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.
La compensazione mediante modello F24 deve avvenire, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili, tramite l'utilizzo del nuovo codice tributo "6920". Nel caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24.
Per finire va inoltre ricordato che il credito d'imposta introdotto dal Decreto Rilancio non potrà essere cumulato con il credito per negozi e botteghe previsto dall'art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 Cura Italia.
Siamo ovviamente a disposizione per maggiori informazioni e per valutare la convenienza reale di tali misure.