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Decreto Rilancio: Pubblicato il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto Rilancio ha finalmente superato anche il passaggio al Senato ed è quindi una legge ufficiale dello Stato dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Il provvedimento del Governo, durante l'iter parlamentare, si è arricchito di alcune novità che avevamo cominciato a comunicare e che possono rappresentare un aiuto ad imprese e professionisti che erano stati esclusi dalle misure previste nel Decreto.

La conversione in legge ha, per esempio, ampliato la platea dei beneficiari. Le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, saranno equiparate agli alberghi, motivo per il quale sarà eliminato il requisito dei ricavi non superiori ai 5 milioni di euro nel 2019, richiesto per accedere al Bonus.

Anche le attività di commercio al dettaglio, in caso di ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, potranno accedere all’agevolazioni ma con le seguenti aliquote:

  • 20% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;

  • 10% per i canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Il requisito del calo di fatturato non sarà inoltre necessario per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il credito spettante potrà essere:

  • Utilizzato in compensazione nel modello F24;

  • Utilizzato a scomputo delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

  • Ceduto al locatore o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

La conversione in legge ha ionoltre ampliato la platea dei beneficiari di un altro credito d'imposta, quello previsto nel caso si sostengano spese per la sanificazione o l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Tra i beneficiari sono infatti ricomprese le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale, sempre che siano iscritte nella banca dati delle strutture ricettive.


Il Governo ha poi previsto l'introduzione di un altro credito d'imposta riservato alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Per il solo 2020 è stato infatti introdotto un credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedenti la media del medesimo valore registrato nei tre anni precedenti.Per lo stesso settore è stato inoltre previsto un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, atto a sostenere le industrie tessili, con particolare riguardo per le Start-up, che investono in innovazione e ricerca. Occorrerà  attendere il decreto attuativo per stabilire le modalità attuative e le condizioni di accesso all'agevolazione.


Un contributo simile verrà erogato anche alle imprese operanti nei settori ricreativo, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.


La conversione del Decreto è intervenuta pesante sul Super Bonus del 110% che, in base al testo definitivo, spetterà quindi:

  • Ai condomini;

  • Alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

  • Agli IACP;

  • Alle cooperative di abitazione a proprietà inidivisa;

  • Alle ONLUS, OdV e APS;

  • Alle Associazioni Sportive dilettantistiche, limitatamente agli interventi sugli spogliatoi.

Tra le maggiori novità apportate in sede di conversione segnaliamo inoltre la scomparsa del limite relativo alle seconde case, motivo per cui il super bonus sarà fruibile dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di impresa, arti o professioni, per gli interventi realizzati su qualunque unità immobiliare di proprietà, con un massimo di due abitazioni ferma restando l'esclusione prevista per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9.


Altra novità introdotta dal passaggio alla Camera è la possibilità di ottenere uno sconto in fattura, o di cedere il credito corrispondente, anche con uno stato di avanzamento lavori di almeno il 30% del valore complessivo dei lavori da eseguire. Sarà inoltre possibile cedere il credito anche ad un successivo Sal pari al 60% del valore complessivo dei lavori da eseguire senza quindi dovere attendere il completamento degli interventi preventivati.


Non è invece stata introdotta nessuna novità in merito al Contributo a Fondo Perduto, l'agevolazione continuerà ad essere erogata a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 abbia subito un calo di almeno il 33% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dello stesso mese del 2019.

L'importo del contributo erogato sarà determinato applicando la seguente percentuale alla differenza di fatturato tra il mese di aprile 2020 e lo stesso mese del 2019:

  • 20% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente al 2020;

  • 15% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020;

  • 10% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020.

A prescindere dall'importo spettante in base al calcolo sopra riportato, il contributo non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


Potete trovare ulteriori informazioni ai seguenti link:


Siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o per assistervi nell’individuzione del percorso più adatto per la vostra realtà



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