Decreto Rilancio: Le agevolazioni previste per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese
Il testo del Decreto Rilancio, annunciato da una settimana ma ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe contenere alcune misure di sostegno alle imprese e ai professionisti.
Sulla base delle bozze disponibili, abbiamo già riportato alcune anticipazioni che potete trovare qui:
Oggi analizziamo l'art. 29 del Decreto che introduce un credito d'imposta per gli aumenti di capitale effettuati in favore di imprese di medie dimensioni oltre ad una particolare e vantaggiosa forma di finanziamento.
Il provvedimento del Governo dovrebbe infatti prevedere che le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative, esclusi i soggetti di cui all’articolo 162- bis del Tuir, aventi sede legale e amministrativa in Italia, hanno diritto ad un credito di imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale.
Per usufruire del credito è necessario che la società :
Abbia conseguito ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019, superiori a 5 milioni di euro;
Abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, un calo di almeno il 33% dei ricavi conseguiti nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
Abbia deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro. Bisogna inoltre segnalare che non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Per poter usufruire del credito viene inoltre vietata la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro. Il mancato rispetto del divieto di distribuzione comporterebbe la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene effettuato l'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, in compensazione diretta sul modello F24, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento,
In merito segnaliamo inoltre che, l'art 57 dello stesso Decreto Rilancio, introduce un'ulteriore misura di vantaggio relativa agli investimenti in aumenti di capitale.
Verrà infatti introdotta una detrazione del 30%, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese aventi sede in Italia o in Stati membri dell’Unione europea. Per poter usufruire della detrazione è necessario che:
L'impresa abbia un fatturato compreso tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro;
L'impresa abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, un calo di almeno il 33% dei ricavi conseguiti nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di 1 milione di euro, il risparmio d’imposta massimo per le persone fisiche sarà pari a 300 mila euro.
L'ammontare del credito non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Analogamente a quanto stabilito per le persone fisiche, anche i soggetti IRES potranno godere di un'agevolazione simile in quanto l'articolo dovrebbe prevedere una deduzione per gli investitori soggetti all’imposta sul reddito delle società pari al 30 % della somma investita nel capitale sociale delle predette imprese. L'investimento massimo detraibile non potrà eccedere l'importo di 1,8 milioni di euro, il risparmio d’imposta massimo che potrà essere quindi assicurato al conferente sarà pari a euro 129.600 annui.
Tornando all'articolo 29 appare utile segnalare una nuova forma di finanziamento agevolato introdotto per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sembrerebbe infatti confermata la creazione di un fondo denominato "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dagli stessi soggetti per cui è previsto il credito d'imposta.
L'importo massimo sottoscrivibile dal Fondo non può eccedere l'importo minore tra il triplo dell'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi. L'articolo dovrebbe inoltre prevedere che non saranno dovuti interessi qualora la società emittente mantenga, fino al rimborso degli Strumenti Finanziari, il numero di occupati al 1° gennaio 2020 o abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell’attività , innovazione produttiva o sostenibilità ambientale.
Oltre ai requisiti previsti per il credito d'imposta per l'aumento di capitale, la società emittente deve rispettare le seguenti condizioni:
Aver conseguito ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019, superiori a 10 milioni di euro;
Aver deliberato un aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro;
Non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
Si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
Si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
Non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione
Il numero di occupati è inferiore a 250 persone.
Non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
Destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
Fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti;
Gli Strumenti Finanziari dovranno essere rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione, con possibilità di rimborso anticipato decorsi tre anni dalla sottoscrizione.
Le misure in commento possono sicuramente avere un grande impatto per le imprese italiane, tuttavia occorre analizzare bene la realtà della società oltre che attendere i documenti attuativi necessari per una migliore comprensione della norma che verranno resi disponibili da Invitalia in qualità di gestore del Fondo.
Siamo ovviamente a disposizione per maggiori informazioni e per valutare la convenienza reale di tali misure.