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Decreto Rilancio: Il Superbonus del 110%

Continuiamo ad analizzare il testo definitivo del Decreto Rilancio pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 maggio 2020 passando al super bonus previsto dall'articolo 119 del decreto.


La norma conferma le anticipazioni relative alla volontà del Governo di utilizzare il settore edile come leva dell'economia italiana. L’articolo 119 prevede tre tipologie di interventi che, se relative a spese documentate e sostenute dal l° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, possono assicurare il beneficio del 110% di detrazione da ripartire in 5 quote annuali.


Occorre preliminarmente far notare che il comma 9, a differenza della precedente disciplina relativa all’Ecobonus, esclude i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni dall’agevolazione in commento. Vengono inoltre esclusi tutti gli interventi effettuati su edifici unifamiliari (ville) diversi da quello adibito ad abitazione principale. Ciò dovrebbe significare che sarà possibile fruire della detrazione del 110% su qualsiasi tipo di immobile abitativo, a condizione che sia un condominio o che non si tratti di una villa unifamiliare.


Gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110%, e che devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non è possibile, l’ottenimento della classe più alta disponibile, sono i seguenti:


a) Interventi di isolamento termico dell'edificio (“cappotto”) con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;


b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il rinfrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;


c) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il rinfrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;


d) Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzati sulle parti strutturali degli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare per ciascun anno.

L’aliquota del Superbonus pari al 110%, è applicabile, qualora siano congiuntamente eseguiti almeno uno dei gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), anche alle spese sostenute per:

  1. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria stabilito per decreto;

  2. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

  3. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

  4. Installazione, su edifici esistenti, di pannelli solari connessi alla rete elettrica, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;

  5. Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni Kwh di capacità di accumulo;

L’agevolazione fruibile per gli ultimi due interventi, relativi agli impianti fotovoltaici, è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata.

Un’altra novità fondamentale contenuta dall’articolo 119 del Decreto Rilancio è la possibilità , in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di optare per:

  • Un contributo sotto forma di sconto in fattura;

  • L’utilizzo in compensazione tramite modello F24;

  • La cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per poter cedere il credito od ottenere uno sconto in fattura, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Per i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) ed ai numeri 1), 2) e 3), sarà necessaria anche un’asseverazione dei tecnici abilitati e che certifichi il rispetto dei requisiti previsti. Tali attestazioni e asseverazioni rientrano comunque tra le spese detraibili.

Sembra opportuno infine far presente che, le nuove modalità di utilizzo del credito, possono essere utilizzate anche per i crediti derivanti dalle spese sostenute negli anni 2020-2021 per:

  • Interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus ristrutturazione);

  • Interventi di efficientamento energetico (Ecobonus);

  • Interventi per l’adozione di misure antisismiche (Sismabonus);

  • Interventi per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

  • L’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;

  • L’Installazione di impianti fotovoltaici.


Siamo in attesa dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe fornire maggiori chiarimenti circa l’ambito applicativo delle misure fin qui descritte e restiamo a disposizione per fornire qualsiasi ulteriori informazione in merito.

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