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Decreto Rilancio: Il Credito d'imposta per i canoni di locazione

Dopo giorni di attesa il Decreto Rilancio è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 maggio 2020.


Le anticipazioni fornite in merito al credito per le locazioni vengono confermate, la norma prevede infatti l'introduzione di un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.


Il credito è riconosciuto quindi ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione ma anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione all'immobile in cui svolgono attività istituzionale.

Il credito è commisurato all'importo versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e spetta a condizione che:

  • Il soggetto non abbia conseguito ricavi o compensi superiori ai 5 milioni di euro nel 2019;

  • Il soggetto, se esercente un’attività economica, abbia subito una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.


Il credito spetta anche alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Il credito spetta nella misura del 30%, anche in caso di contratti di servici a prestazione complesse o di affitto d'azienda, quando comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività.


Sono infine confermate le novità forse più importanti riguardanti i metodi di utilizzo di questo credito. Il provvedimento prevede infatti che esso potrà essere:

  • Utilizzato a scomputo dell'imposta IRES/IRPEF dovuta nella dichiarazione dei redditi;

  • Utilizzato a in compensazione dalle imposte dovute tramite modello F24, in deroga alle limitazioni relative agli importi massimi compensabili;

  • Ceduto ai locatori, ai concedenti o ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.


Va inoltre ricordato che il credito d'imposta introdotto dal Decreto Rilancio non potrà essere cumulato con il credito per negozi e botteghe previsto dall'art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 Cura Italia.


Siamo ovviamente a disposizione per maggiori informazioni e per valutare la convenienza reale di tali misure.

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