Decreto Rilancio: Il contributo a fondo perduto e il regime sanzionatorio
Come noto l'articolo 25 del Decreto ha introdotto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Il Governo ha quindi indirizzato tale agevolazione ai seguenti soggetti:
Imprese commerciali;
Imprese agricole;
Lavoratori autonomi.
Il provvedimento prevede invece che il contributo non possa essere richiesto dai seguenti soggetti:
I contribuenti che hanno diritto alla percezione del Bonus 600 € riservato alle partite IVA ed ai Co.co.co iscritti alla gestione separta INPS, ai lavoratori dello spettacolo ed ai percettori del reddito di ultima istanza;
I soggetti la cui attività è cessata alla data del 31 marzo 2020;
Gli enti pubblici;
I contribuenti che hanno conseguito ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020.
La norma prevede un'ulteriore condizione legata al calo del fatturato per accedere al contributo. il contributo verrà infatti erogato solo a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 abbia subito un calo di almeno di 1/3 rispetto al fatturato e ai corrispettivi dello stesso mese del 2019. Questo requisito non è richiesto ai contribuenti che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019 ed ai soggetti che hanno domicilio o sede nel territorio dei comuni maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19. Per stabilire correttamente l'importo del contributo sarà necessario far riferimento al momento di effettuazione della cessione di beni o prestazioni di servizi.
L'importo del contributo erogato sarà determinato applicando la seguente percentuale alla differenza di fatturato tra il mese di aprile 2020 e lo stesso mese del 2019:
20% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente al 2020;
15% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020;
10% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020.
A prescindere dall'importo spettante in base al calcolo sopra riportato, il contributo non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La corretta determinazione dell'ammontare del contributo e della possibilità di usufruirne sono ancora più importanti alla luce del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 25. La norma precisa infatti che nei casi in cui il contributo non spetti, in tutto o in parte, si applicherà l'articolo 316-ter del codice penale e cioè quanto previsto in caso di presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o dell'omissioni di informazioni dovute con la conseguente indebita percezione di contributi o finanziamenti agevolati. L'articolo prevede però che se la somma percepita sotto forma di contributo è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applicherà soltanto la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro.
Contestualmente alla sanzione penale o amministrativa, l'Agenzia delle Entrate recupererà il dovuto, irrogando sanzioni che potranno andare dal 100 al 200 % del contributo indebitamente percepito.
Occorre far attenzione su un ultimo aspetto relativo alla non spettanza del contributo, essa infatti potrebbe anche derivare dal mancato superamento della verifica antimafia, effettuata tramite autocertificazione. Il mancato superamento della verifica prevede un'ulteriore e autonoma sanzione penale che può comportare la reclusione da due a sei anni.
Se da un lato il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 25 può spaventare, dall'altro occorre ricordare che le sanzioni penali necessitano di un accertamento processuale rigoroso, che include anche la prova dell'elemento soggettivo del reato.
Per usufruire del contributo sarà comunque necessario attendere un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà i termini e le condizioni per l'invio dell' istanza telematica.