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Decreto Rilancio: Il contributo a fondo perduto

Aggiornamento: 9 giu 2020

Il testo del Decreto Rilancio non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tuttavia sono disponibile delle versioni che dovrebbero ricalcare fedelmente il testo che verrà reso pubblico nei prossimi giorni.


Abbiamo già riportato alcune anticipazioni che potete trovare qui:



Oggi analizziamo l'art. 28 del Decreto che introduce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.


Il provvedimento prevede che il contributo non possa essere richiesto dai seguenti soggetti:


  • I contribuenti che hanno diritto alla percezione del Bonus 600 € riservato alle partite IVA ed ai Co.co.co iscritti alla gestione separta INPS, ai lavoratori dello spettacolo ed ai percettori del reddito di ultima istanza;

  • I soggetti la cui attività è cessata alla data del 31 marzo 2020;

  • Gli enti pubblici;

  • I contribuenti che hanno conseguito ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020.


Il Decreto prevede inoltre che il contributo verrà erogato solo a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 abbia subito un calo di almeno il 33% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dello stesso mese del 2019. Questo requisito non è richiesto ai contribuenti che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019 ed ai soggetti che hanno domicilio o sede nel territorio dei comuni maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19.


Occorre inoltre fare attenzione alla corretta individuazione del calo di fatturato richiesto, il Decreto fa infatti esplicito riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.


L'importo del contributo erogato sarà determinato applicando la seguente percentuale alla differenza di fatturato tra il mese di aprile 2020 e lo stesso mese del 2019:


  • 20% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente al 2020;

  • 15% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020;

  • 10% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020.


A prescindere dall'importo spettante in base al calcolo sopra riportato, il contributo non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


I soggetti che posseggono i requisiti riportati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate. Secondo quanto previsto dal Decreto , l'istanza per la richiesta del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica che verrà definita dall'Agenzia delle Entrate.


Sarà quindi necessario attendere il documento dell'Agenzia che stabilisca termini e modalità dell'invio, per il momento rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.


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