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Decreto Rilancio: I crediti per la sanificazione e la sicurezza degli ambienti di lavoro

Le prescrizioni del Governo ed il buon senso hanno portato all'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19 attraverso comportamenti responsabili ma anche attraverso l’acquisto di dispositivi e servizi necessari a garantire la sicurezza e la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Una prima possibilità di ottenere il rimborso delle spese necessarie alla tutela della salute pubblica, sembrava essere il Bando Imprese Sicura di Invitalia ma purtroppo le risorse disponibili sono termite in un secondo dall’apertura dello sportello telematico. Allo stato attuale rimane percorribile la via dei crediti d’imposta previsti dal Decreto Rilancio.

Il provvedimento infatti cerca di intervenire su questo punto riconoscendo almeno un credito d’imposta pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite delle risorse disponibili pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Si potrà quindi usufruire del credito per le spese sostenute per:

  • La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

  • L'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano consoni ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

  • L'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

  • L'acquisto di dispositivi di sicurezza di versi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

  • L'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a scomputo delle imposte dovute, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020 che si presenterà nel 2021 oppure in compensazione tramite il modello F24, senza l’applicazione dei limiti annuali di compensazione di 1 milione e di 250.000 euro.

Per le modalità di utilizzo del credito in F24 è necessario attendere uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere pubblicato entro il 19 giungo 2020.

In alternativa alle modalità di utilizzo sopra descritte, l’articolo 122 del Decreto prevede la possibilità di cedere, anche parzialmente, il credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Anche per conoscere le modalità attuative della cessione del credito sarà necessario attendere uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere pubblicato entro il 19 giungo 2020.

Nella stessa ottica si pone l’articolo 120 che riconosce un credito pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione dì spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Il credito previsto dall’articolo 120 è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico come:

  • Alberghi e altre strutture ricettive;

  • Ristoranti, bar e gelaterie;

  • Cinema e teatri;

  • Agenzie di viaggi e tour operator;

  • Attività di supporto alle rappresentanze artistiche;

  • Parchi divertimento;

  • Biblioteche e musei;

  • Stabilimenti balneari.

Il credito è riconosciuto anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

L’articolo 120 prevede espressamente che il credito sia cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese. Sembra quindi che il credito di cui all’ articolo 120 sia cumulabile con il credito per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all’ articolo 125.

Anche per questo credito sarà comunque necessario attendere uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere pubblicato entro il 19 giungo 2020, per il momento è possibile dire che il credito sarà utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza l’applicazione dei limiti annuali di compensazione di 1 milione e di 250.000 euro.


Siamo ovviamente a disposizione per maggiori informazioni e per assistervi nella fruizione delle agevolazioni introdotte.

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