Decreto Rilancio: I Bonus per i lavoratori danneggiati dall'emergenza
Continuiamo ad analizzare il testo definitivo del Decreto Rilancio pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 maggio 2020 passando ai Bonus previsti dall'articolo 84 del decreto.
L'articolo tratta le nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e si innesta su quanto già disposto dall'articoli 27 e successivi del Decreto Cura Italia.
Il decreto-legge del 17 marzo 2020 aveva infatti introdotto per il mese di marzo 2020, un Bonus di 600 euro previsto per le seguenti categorie di lavoratori:
Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27);
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Inps, si tratta di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 28);
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
Lavoratori del settore agricolo (art. 30);
Lavoratori dello spettacolo (art. 38);
Per i professionisti di cui al punto 1, già beneficiari del Bonus di 600 euro per il mese di marzo, verrà erogata il medesimo bonus anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio 2020 sarà invece necessario avere subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, per poter godere di un ulteriore Bonus di 1.000 euro. Lo stesso bonus per il solo mese di maggio, è riservato ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 19 maggio 2020.
Si fa presente che, secondo il tenore letterale della norma, l'indennità prevista per i professionisti verrà erogata in maniera automatica per il mese di aprile 2020 mentre occorrerà presentare un'apposita domanda all'INPS per il mese di maggio.
L'articolo conferma anche il Bonus previsto per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Inps di cui al punto 2, che verrà erogato per un importo pari a 600 euro, anche per il mese di aprile 2020.
Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali di cui al punto 3 è confermato il Bonus di 600 euro per il mese di aprile 2020 mentre, per maggio il Bonus sarà di 1.000 euro a condizione che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente e/o di NASPI.
Il provvedimento conferma anche il Bonus previsto per i lavoratori del settore agricolo di cui al punto 4, che verrà erogata per un importo pari a 500 euro, anche per il mese di aprile 2020.
L'articolo 84 introduce poi una novità relativa ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo, ai lavoratori autonomi privi di partita iva e agli incaricati delle vendite a domicilio che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Per tali soggetti è introdotto un Bonus di 600 euro per i mesi di aprile e maggio a patto che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro contratto di lavoro o di pensione.
Infine ricordiamo che i soggetti che hanno già percepito il Bonus di cui agli articoli 27 e 38 del Decreto Cura Italia sono stati esclusi dalla misura contenuta dall'articolo 25 del Decreto Rilancio relativa al contributo a fondo perduto per i soggetti danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In attesa di comunicazioni da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.