Coronavirus : Credito d'imposta imposte anticipate
L’art. 55 del Decreto Cura Italia ha introdotto un nuovo credito d’imposta andando a modificare completamente l’art. 44 bis del Decreto legge 30/04/2019 n. 34.
Di seguito la normativa prevista per la fruizione del suddetto credito:
Requisito soggetti
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le società ad eccezione di quelle per cui è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto (art.17 Dlgs 180/15) o lo stato di insolvenza (art.2 c1 Dlgs 14/19);
Presupposto
Il credito è riconosciuto qualora sia effettuata, entro il 31.12.2020, una cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, di natura sia commerciale che finanziaria, vantati nei confronti di debitori inadempienti cioè quei soggetti il cui ritardo è superiore ai 90 giorni. Sono escluse le cessione tra società legate da rapporti di controllo anche se indiretto;
Meccanismo
Il credito d’imposta si genera trasformando in credito, le attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferibili a:
- Perdite fiscali non ancora scomputate;
- Importo dell’ A.C.E. eccedente il reddito capiente che non è stato ancora utilizzato o trasformato in credito IRAP;
Misura
I crediti ceduti, di cui al presupposto al punto 2, possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro. Le perdite e le eccedenze A.C.E. sono invece considerate nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti;
Opzione
La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 che prevede la possibilità di dover pagare un canone annuo pari al 1,5% dell’ammontare delle imposte anticipate trasformate in credito nel caso in cui non vi sia stata un effettivo versamento di imposte anticipate.
L’opzione si esercitata tramite il versamento del canone o invio di Pec qualora questo non sia dovuto. Deve essere esercitata al massimo entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione ed attualmente irrevocabile fino al 2029.
Effetti
A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo;
non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze A.C.E. relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo;
Conclusioni
Il credito d’imposta previsto dall’art. 55 del Decreto Cura Italia:
Non concorre alla formazione del reddito della società;
Deve essere indicato nel quadro RU del modello Unico;
E’ utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 e senza limiti di importo;
Può essere ceduto a terzi;
Può essere richiesto a rimborso.
Siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o per individuare il possibile risparmio.