top of page

Contributo a fondo perduto: Cosa fare in caso di errore

Come noto l'articolo 28 del Decreto Rilancio ha introdoto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. La misura si è rivelata efficace e già molti contribuenti hanno ricevuto l'accredito sul proprio conto corrente da parte dell'Agenzia delle Entrate.


Vi ricordiamo che il Decreto Rilancio ha previsto il rispetto di due requisiti per poter usufruire del contributo a fondo perduto, il primo dei quali è l'aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.


E' inoltre necessario che si rispetti almeno una delle seguenti condizioni:


  1. L'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

  2. L'inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

  3. Il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.


Per i soggetti che rispettano la prima condizione, il contributo è calcolato applicando la seguente percentuale alla differenza di fatturato tra il mese di aprile 2020 e lo stesso mese del 2019:


  1. 20% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente al 2020;

  2. 15% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020;

  3. 10% per i soggetti che hanno conseguito ricavi e compensi compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente al 2020.


A prescindere dall'importo spettante in base al calcolo sopra riportato, il contributo non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


Per i contribuenti che potranno invece richiedere il contributo poiché in possesso del requisito numero 2 o del numero 3, il contributo è calcolato applicando le aliquote nel caso vi sia stato un calo di fatturato tra i mesi di aprile 2020 e aprile 2019. In caso contrario, con fatturato uguale o superiore, sarà comunque erogato l'importo minimo del contributo.


Una volta inviata l' istanza telematica di richiesta del contributo, può tuttavia succedere che ci si accorga che alcuni dei dati inseriti non sono corretti e che il contributo sia quindi in tutto o in parte da resituire.


Vi ricordiamo innanzitutto che il sistema dell'Agenzia rilascia una prima ricevuta, dopo l'invio dell'istanza, che attesta la presa in carico della domanda. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della prima ricevuta di presa in carico dovrebbe essere rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento o lo scarto della stessa.


Nel tempo che intercorre tra il ricevimento della prima ricevuta e il ricevimento della seconda è possibile inviare ulteriori istanze che sostituiscono quelle precedentemente inoltrate. Tuttavia, nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento, non è più possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.


E' bene precisare che in questi casi, l'Agenzia delle entrate ha precisato che non si applicano le sanzioni previste nel caso venga presentata una rinuncia prima che il contributo sia accreditato sul conto corrente bancario o postale. Le sanzioni non si applicano anche nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo.


Qualora invece il contributo sia stato già accreditato, si dovrà procedere alla restituzione calcolando anche le sanzioni e gli interessi dovuti. Il versamento dovrà avvenire tramite modello F24 ELIDE utilizzando i seguenti codici tributo:


  • 8077 per la restituzione spontanea del Contributo a fondo perduto - CAPITALE -

  • 8078 per la restituzione spontanea del Contributo a fondo perduto - INTERESSI -

  • 8079 per la restituzione spontanea del Contributo a fondo perduto - SANZIONE -


Ricordandovi che c'è tempo fino al 13 agosto 2020 per inviare l'Istanza telematica di accesso al contributo, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

16 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

S U P E R A   LA   C R I S I  

Emergenza Coronavirus

images.jpg
  • Facebook Icona sociale
bottom of page