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Confermata la sanatoria per il mancato versamento IRAP

L'iter di conversione del Decreto di Agosto ha inserito una novità importante in merito alla cancellazione del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020 previsti dall'art.24 del Decreto Rilancio. L'articolo 42 comma 5 del DL 104/2020 contiene infatti una "sanatoria" per il mancato versamento delle scadenze IRAP cancellate, qualora invece tali somme sarebbero dovute essere corrisposte per incompatibilità dell'agevolazione con le disposizioni comunitarie.


Vi ricordiamo che l'articolo 24 del Decreto Rilancio aveva infatti disposto la cancellazione del saldo IRAP relativo al 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Era stata inoltre prevista la cancellazione del versamento della prima rata dell’acconto IRAP relativa al 2020, stabilendo che l’importo di tale versamento rimaneva comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.


Da un punto di vista soggettivo, possono fruire della cancellazione le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con lo stesso limite di compensi. Sono invece esclusi dal beneficio i seguenti soggetti:


  • Amministrazioni pubbliche;

  • Intermediari finanziari;

  • Società di partecipazione finanziaria;

  • Società di partecipazione non finanziaria.


A tali soggetti si aggiungono appunto coloro che non rispettano i limiti e le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. Ciò significa che non possono godere della cancellazione:


  • I soggetti con meno di 50 dipendenti e fino a 10 milioni di fatturato che siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;

  • I soggetti che abbiano già ricevuto aiuti per l'emergenza COVID-19 maggiori a 800.000 euro.


Sono questi i soggetti beneficiari della "sanatoria" inserita nel Decreto di Agosto, coloro che non hanno proceduto ai versamenti IRAP dovuti a causa di un'errata applicazione di questi limiti comunitari, potranno versare quanto dovuto entro il 30 Novembre 2020 senza applicazione di sanzioni o interessi.


Siamo ovviamente a disposizione per ulteriori chiarimenti o per verificare l'applicabilità dell'agevolazione trattata.

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