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Chi può richiedere il Superbonus del 110%?

Come noto, il Decreto Rilancio ha introdotto un Super Bonus nel settore edile che dovrebbe servire come volano dell'economia italiana. L'articolo 119 del decreto aveva infatti previsto tre tipologie di interventi che, se relative a spese documentate e sostenute dal l° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, possono assicurare il beneficio del 110% di detrazione da ripartire in 5 quote annuali.


Nei giorni passati l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato alcuni documenti interpretativi per chiarire meglio i soggetti e le tipologie di edificio ammessi al Superbonus.


Bisogna innanzitutto dire che la norma esclude espressamente dal beneficio, le unità immobiliari non residenziali indipendenti ma anche le unità residenziali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per le unità immobiliari non residenziali è possibile usufruire del superbonus solo qualora si trovino in un condominio residenziale relativamente agli interventi realizzati sulle parti comuni.


Per quanto riguarda i soggetti ammessi, il Decreto Rilancio ha già individutato che sono ammessi al superbonus:


  • I condomini;

  • Le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

  • Gli istituti autonomi case popolari;

  • Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

  • Le Onlus;

  • Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al CONI e limitamente alle parti adibite a spogliatoi.


Per quanto riguarda i Condomini, il singolo condomino usufruisce del superbonus per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, in base ai millesimi o ad un diverso criterio applicabile.


Le persone fisiche possono godere del superbonus ma solo per gli interventi non riconducibili a beni relativi ad un'impresa o strumentali per l'esercizio di arti o professioni. Tale limitazione opera però solo per gli interventi effettuati su unità immobiliari motivo per cui, i tiolari di reddito d'impresa o gli esercenti arti e professioni, possono fruire del superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali in cui si trova l'unità immobiliare collegata con la propria attività.


Sono invece esclusi dal superbonus gli edifici con diverse unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario e che non risultano quindi costitutiti come condomini secondo la disciplina civilistica.


Facciamo presente che i soggetti esclusi dalla fruizione del superbonus del 110%, come indicato dalla risoluzione 49/E del 2020, possono godere di tutti gli altrio incentivi previsti dal nostro ordinamente come il bonus facciate, l'ecobonus, il sismabonus o il bonus per la riqualizione delle strutture ricettive.


Appare infine utile ricordare che il Decreto di Agosto è intervenuto sulla maggioranza necessaria perla deliberazione dell'assemblea condominiale. L'articolo 63 prevede infatti che le delibere che hanno per oggetto l'approvazione degli interventi che danno diritto al superbonus, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell' edificio.


Siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o per assistervi nella valutazione del risparmio ottenibile.

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