Bonus locazioni 2021: le ultime novità
Con la Risoluzione n. 440/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in merito alla fruizione del credito d’imposta per le locazioni di cui all’art. 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) modificato dal decreto di Agosto (D.L. n. 104/2020).
Una prima importante precisazione riguarda il pagamento dei canoni di locazione. E' stato infatti stabilito che nel caso in cui il canone di locazione sia pagato nel 2021, fermi restando gli ulteriori requisiti, il credito d’imposta in questione risulta utilizzabile successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni stessi. E' stato inoltre precisato che che una società che gestisce in affitto contestualmente un albergo e un ristorante non può accedere al credito d’imposta previsto per le strutture turistico recettive ai sensi dell’art. 28, co. 2 del D.L. n. 34/2020 se i ricavi conseguiti mediante l’attività del ristorante sono prevalenti rispetto alle altre attività.
L'Agenzia ha inoltre chiarito che il il locatario che concede in sublocazione un immobile può accedere al beneficio di cui all’articolo 28 del D.L. n. 34/2020, avendo stipulato un contratto di sublocazione, sempreché esistano le altre condizioni previste dalla norma agevolativa in questione. L'Agenzia ha inoltre confermato che, ai fini del calcolo del Bonus, occore prendere in considerazione anche l'IVA pagata ma non detraibile, dato che la stessa si trasforma in un costo per il locatario. Bisogna però precisare che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata nel calcolo del credito.
Vi ricordiamo che secondo quanto previsto dal decreto, ed in base alle indicazioni dell'Agenzie, i soggetti ammessi alla fruizione del credito sono:
Gli imprenditori individuali, le S.n.c. e le S.a.s. che producono reddito d'impresa;
Le S.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati, le associazione non riconosciute;
Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
Le persone fisiche e le associazione che esercitano arti, professioni e producono reddito di lavoro autonomo;
Gli enti non commerciali, compresi gli entri del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
I soggetti in regime forfettario;
Gli imprenditori e le imprese agricole;
Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e che conseguentemente producono redditi diversi ex articolo 67. Il credito d'imposta fruibile sarà pari:
Al 60% del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo;
Al 30% del canone nei casi di contratti di affitto d'azienda.
Tali percentuali si abbassano in caso di soggetto con fatturato annuo superiore ai 5 milioni di euro. Si precisa che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento, nel caso in cui sia stato pagato un acconto occorre considerare le somme effettivamente versate. Il credito spettante potrà essere:
Utilizzato in compensazione nel modello F24;
Utilizzato a scomputo delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
Ceduto al locatore o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.
Siamo quindi a disposizione per ulteriori informazioni o per assistervi nella gestione dei bonus previsti dai recenti decreti.