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Bonus affitti, le agevolazioni previste dagli ultimi decreti

Il decreto Ristori e il decreto Ristori bis sono solo gli ultimi provvedimenti che hanno introdotto misure per limitare il peso dei canoni di locazione delle attività più colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.


L'agevolazione era stata infatti introdotta dall'articolo 28 del decreto Rilancio, successivamente modificata durante l'iter di conversione, ed in seguito ancora oggetto d'intervento da parte del decreto di Agosto e dei D.L. n. 137/2020 e 149/2020.


Il Bonus è relativo ai contratti di locazione ad uso non abitativo con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Possono invece godere del beneficio fino al 31 dicembre 2020, le imprese turistico ricettive mentre le attività stagionali possono fruirne per i canoni di aprile, maggio, giugno e luglio.


In linea generale, per poter usufruire del bonus, è necessario che il fatturato e i corrispettivi di ciascuno dei mesi sopra richiamati, abbia subito un calo di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Il credito spetta in misura piena, pari al 60%, solo a condizione che l'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta precedente sia inferiore a 5 milioni di euro, in caso contrario sarà pari al 20% dei canoni. Qualora il credito sia relativo ad un contratto d'affitto d'azienda, le precedenti percentuali si abbassano al 20 e al 10%. Le strutture alberghiere, termali, le agenzie di viaggio e i tour operator non sono tenuti a verificare il limite del fatturato sopra menzionato godono inoltre di una percentuale, relativa al bonus derivante da un affitto d'azienda, pari al 50%.


Sul punto sono recentemente intervenuti i decreti Ristori e Ristori bis che hanno ampliato l'ambito applicativo del bonus, subordinando il beneficio alla sussistenza di alcuni specifici requisiti. Per poter godere del nuovo bonus, riguardante i mesi di ottobre, novembre e dicembre, è necessario che la propria attività sia una di quelle indicate qui.


Il bonus è fruibile anche da alcune attività che hanno la propria sede in una zona rossa o arancione, e che abbiamo già indicato qui.


Vi ricordiamo che il Bonus è utilizzabile:


  • In compensazione nel modello F24;

  • Utilizzato a scomputo delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

  • Ceduto al locatore o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.


Per l'utilizzo in compensazione tramite F24, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che sarà necessario utilizzare il codice tributo "6920".


In merito invece alla possibilità di cessione, il Provvedimento n. 250739/2020 ha già stabilito modalità e termini. Il cedente dovrà infatti comunicare la cessione, attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a partire dal 13 luglio 2020 e fino 31 dicembre 2021. A sua volta, il soggetto acquirente, accetterà il Bonus ricevuto attraverso la sua area riservata. Il Bonus sarà così utilizzabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cessione. Vi ricordiamo che l'acquirente potrà utilizzare o cedere nuovamente il Bonus ma dovrà farlo entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata e accettata la cessione, pena la perdita di quanto non ancora utilizzato.

Siamo ovviamente a disposizione per maggiori informazioni e per valutare la convenienza reale di tali misure.

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