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Bonus affitti fino a dicembre per Hotel e strutture ricettive

Come noto il Decreto Rilancio ha previsto un Bonus relativo ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo allo scopo di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi della propria attività.


Il Bonus è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione ma anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione all'immobile in cui svolgono attività istituzionale.

Il bonus è commisurato all'importo versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e spetta a condizione che il soggetto, se esercente un’attività economica, abbia subito una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.


Sul punto è successivamente intervenuto anche il Decreto di Agosto che ha prolungato la validità del Bonus di un mese prevedendo la possibilità di goderne anche in relazione al canone di locazione di giugno 2020. Infine, con un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato al decreto Agosto, viene ulteriormente rafforzato il Bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le strutture turistico ricettive.


Allo stato attuale e qualora l'emendamento fosse confermato dall'iter parlamentare, il Bonus sarà quindi pari al:


  • 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;

  • 30% del canone mensile in caso di contratti di servizi a prestazione complesse o di affitto d'azienda, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;

  • 20% del canone mensile di locazione per i soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo precedente e per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;

  • 10% del canone mensile in caso di contratti di servizi a prestazione complesse o di affitto d'azienda di soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo precedente e per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;

  • 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione di immobili destinati all'attività turistica per i mesi da marzo a dicembre 2020;

  • 50% del canone mensile in caso di contratti di servizi a prestazione complesse o di affitto d'azienda di immobili destinati all'attività turistica per i mesi da marzo a dicembre 2020;


Vi ricordiamo che il credito spettante potrà essere:


  • Utilizzato in compensazione nel modello F24;

  • Utilizzato a scomputo delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

  • Ceduto al locatore o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

La compensazione mediante modello F24 deve avvenire, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili, tramite l'utilizzo del nuovo codice tributo "6920". Nel caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24.

Siamo ovviamente a disposizione per maggiori informazioni e per utilizzare o monetizzare il Bonus in commento.

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