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Il Bonus affitti e la cessione del credito

Come noto, il Decreto Rilancio ha introdotto una serie di Bonus tra cui quello relativo alle somme pagate per la locazione di immobili destinati alla propria attività. Il credito è pari:


  • Al 60% del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo;

  • Al 30% del canone nei casi di contratti di affitto d'azienda.


Si precisa che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del Bonus. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento, nel caso in cui sia stato pagato un acconto occorre considerare le somme effettivamente versate.


Secondo quanto previsto i soggetti ammessi alla fruizione di tale Bonus sono:


  • Gli imprenditori individuali, le S.n.c. e le S.a.s. che producono reddito d'impresa;

  • Le S.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati, le associazione non riconosciute;

  • Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

  • Le persone fisiche e le associazione che esercitano arti, professioni e producono reddito di lavoro autonomo;

  • Gli enti non commerciali, compresi gli entri del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

  • I soggetti in regime forfettario;

  • Gli imprenditori e le imprese agricole;

Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e che conseguentemente producono redditi diversi ex articolo 67.


L'Agenzia delle Entrate è inoltre intervenuta con la risposta all'interpello n. 364 del 16 settembre 2020 che, in relazione alla possibilità di fruire del Bonus, non bisogna far riferimento all'inquadramento catastale dell'immobile ma alla sua destinazione per lo svolgimento di attività richiamate dalla normativa.


Vi ricordiamo che il Bonus è utilizzabile:

  • In compensazione nel modello F24;

  • Utilizzato a scomputo delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

  • Ceduto al locatore o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.


Per l'utilizzo in compensazione tramite F24, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che sarà necessario utilizzare il codice tributo "6920".


In merito invece alla possibilità di cessione, il Provvedimento n. 250739/2020 ha già stabilito modalità e termini. Il cedente dovrà infatti comunicare la cessione, attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a partire dal 13 luglio 2020 e fino 31 dicembre 2021. A sua volta, il soggetto acquirente, accetterà il Bonus ricevuto attraverso la sua area riservata. Il Bonus sarà così utilizzabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cessione. Vi ricordiamo che l'acquirente potrà utilizzare o cedere nuovamente il Bonus ma dovrà farlo entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata e accettata la cessione, pena la perdità di quanto non ancora utilizzato.


Siamo ovviamente a disposizione per maggiori informazioni e per valutare la convenienza reale di tali misure.




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