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Bonus affitti allargato senza verifica del fatturato

Dopo aver fornito delle anticipazioni sulla conversione del Decreto Rilancio che potete trovare qui, oggi ci soffermiamo sulle novità previste in merito al credito d'imposta sulle locazione previsto dall'articolo 28 del Decreto.


Vi ricordiamo che il provvedimento del Governo aveva infatti previsto l'introduzione di un credito d'imposta riservato a chi avesse subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il provvedimento prevedeva inoltre che il credito spetti solo a condizione che il contribuente abbia conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. Il requisito relativo ai ricavi del periodo precedente, non deve essere rispettato qualora l'attività economica esercitata consista in un'attività alberghiera o agrituristica.


Il credito d'imposta fruibile sarà pari:

  • Al 60% del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo;

  • Al 30% del canone nei casi di contratti di affitto d'azienda.


La conversione in legge del decreto Rilancio introdurrà novità di grande impatto sulla platea dei beneficiari. Le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, saranno equiparate agli alberghi, motivo per il quale sarà eliminato il limite dei ricavi di 5 milioni di euro.

Anche le attività di commercio al dettaglio, in caso di ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, potranno accedere all’agevolazioni ma con le seguenti aliquote:

  • 20% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;

  • 10% per i canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.


Il requisito del calo di fatturato non sarà inoltre necessario per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.


Si precisa che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento, nel caso in cui sia stato pagato un acconto occorre considerare le somme effettivamente versate.


Il credito spettante potrà essere:

  • Utilizzato in compensazione nel modello F24;

  • Utilizzato a scomputo delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

  • Ceduto al locatore o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

La compensazione mediante modello F24 deve avvenire, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili, tramite l'utilizzo del nuovo codice tributo "6920". Nel caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24.


Siamo ovviamente a disposizione per maggiori informazioni e aiutarvi nella gestione dei crediti d'imposta.

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