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Confermata l'abolizione della II rata IMU

Come noto è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il testo definitivo del decreto Ristori che contiene le misure di sostegno per far fronte ai nuovi provvedimenti limitativi contenuti nel DPCM del 24 ottobre 2020. Tra i provvedimenti inseriti nel nuovo decreto, l'articolo 9 prevede l'abolizione della II rata IMU per i soggetti ai quali è stato riservato il nuovo contributo a fondo perduto.


Il Decreto prevede infatti che i proprietari di immobili, che siano anche gestori, di una delle attività individuate dal provvedimento, non debbano versare l'IMU dovuta sugli immobili in cui esercitano la propria attività. Tale esenzione si aggiunge a quella già prevista dal Decreto di Agosto, che aveva abolito la II rata IMU per gli immobili dei settori del turismo e dello spettacolo.


Allo stato attuale quindi, non è dovuta la seconda rata IMU dei proprietari degli immobili in cui si svolgono le seguenti attività:





Come detto precedentemente, a ciò si aggiungono le esenzioni, estese anche per gli anni 2021 e 2022, dei seguenti immobili:


  • Adibiti a stabilimenti balneari e termali;

  • Rientranti nella categoria catastale D/2 relativi ad attività di agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

  • Rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

  • Rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

  • Destinati all'esercizio di attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


Siamo a disposizione per ulteriori informazioni o per valutare con voi le agevolazioni pubblicate nei recenti decreti.

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