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I l  D e c r e t o 

Chi supera la crisi supera se stesso, 

senza essere superato

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Il Decreto Cura Italia ha l'obiettivo di aiutare il tessuto economico italiano a superare la crisi da COVID- 19. 

L'impatto di questo virus sarà sicuramente enorme ma sono state messe in piedi delle misure che possono aiutare a superare questa crisi e possono essere anche uno strumento per ripensare la propria attività.

Di seguito vi riportiamo un estratto del Decreto che può essere un punto di partenza per analizzare tutte le misure introdotte in relazione alla propria realtà.

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Decreto Cura Italia

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Titoli I – Potenziamento del servizio sanitario nazionale

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Art. 5. È  previsto un finanziamento mediante contributi a fondo perduto, in conto gestione o tramite finanziamenti agevolati per le imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale necessari all’emergenza COVID-19. Per il 2020 sono previsti 50 milioni di euro. Il commissario straordinario di cui all’art. 122, fornirà informazioni in merito entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

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Art 15. Fino al termine dell’emergenza sarà consentito produrre, importare ed immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alla vigenti disposizioni. Viene previsto l’obbligo di inviare due autocertificazioni con l’attestazione delle caratteristiche tecniche e il rispetto dei requisiti di sicurezza, la prima indirizzata all’Istituto superiore di sanità e la seconda all’Inail. 

 

Titolo II – Misure a sostegno del lavoro

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Art. 19. Possono presentare domanda di concessione al trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per il periodo a partire dal 23/02 e per un massimo di nove settimane, tutti i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19.

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Art. 20 Il trattamento ordinario di cui all’art.19 è concesso anche alle aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione straordinario a partire dal 23 febbraio 2020.

 

Art. 21 Il trattamento ordinario di cui all’art.19 è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, dal 23/02/2020 hanno in corso un assegno di solidarietà.

 

Art. 22 Le Regioni e le Provincie autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione in deroga ai datori di lavoro del settore privato per la durata della sospensione del rapporto di lavoro con un massimo di nove settimane.

 

Art. 23 Viene riconosciuto uno specifico congedo con indennità pari al 50% della retribuzione e per un periodo non complessivamente superiore a 15 giorni, ai genitori con figli minori di 12 anni lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti  alla Gestione separata o autonomi iscritti all’Inps.

 

Art. 24. I permessi retribuiti di cui all’art.33 c.3 l. 104/92 sono incrementati di dodici giornate usufruibili in marzo e aprile 2020.

 

Art. 25 Il congedo di cui all’art. 23 è riconosciuto anche ai dipendenti del settore pubblico.

 

Art. 26 Il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori del settore privato è equiparato a malattia.

 

Art. 27 Ai liberi professionisti con partita attiva al 23/02/2020 e ai co.co.co iscritti alla gestione separata, se non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme pensionistiche, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo. Tale indennità verrà erogata dall’Inps previa domanda.

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Art. 28 Con le stesse modalità di cui all’art. 27 è riconosciuta un’indennità ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Ago

 

Art. 29 Con le stesse modalità di cui all’art. 27 è riconosciuta un’indennità ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 30 Con le stesse modalità di cui all’art. 27 è riconosciuta un’indennità agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro agricolo.

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Art. 37. Sono sospesi i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23/02 al 31/05 2020.

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Art. 38. Con le stesse modalità di cui all’art. 27 è riconosciuta un’indennità ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui è derivato un reddito non superiore ai 50.000 euro.

 

Art. 43. È previsto il trasferimento di 50 milioni di euro dall’Inail ad Invitalia che saranno erogati alle imprese in relazione all’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale con lo scopo di sostenere la continuità e la sicurezza dei processi produttivi.

 

Art. 46. A partire dal 23 febbraio e per i 60 giorni successivi, il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

 

Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

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Art. 49. Per la durata di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, in relazione al fondo di garanzia per le PMI, la garanzia diviene gratuita, vengono aumentati gli importi massimi garantibili e la percentuale di copertura costi.

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Art. 54. Per la durata di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi ai benefici del Fondo solidarietà mutui prima casa per la sospensione delle rate, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che certifichino un calo del fatturato superiore al 33% nei tre mesi precedenti alla richiesta rispetto all’ultimo trimestre 2019.

 

Art. 55. Le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, i crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, possono trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

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  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR alla data della cessione;

  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, D.L. n. 211/2011, che non ancora dedotto o fruite tramite credito d’imposta alla data della cessione.

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Art. 56. Le micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 possono presentare una comunicazione  in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, per avvalersi delle seguenti misure di sostegno:

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  • Le aperture di credito o i prestiti a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;

  • I prestiti rateali con scadenza prevista prima del 30 settembre vengono prorogati fino a tale data;

  • È sospeso il pagamento di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale compreso il leasing, per tutti i canoni in scadenza prima del 30 settembre 2020.

 

Art. 58. È prevista la sospensione dei pagamenti relativi ai finanziamenti agevolati per l’internalizzazione.

Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

 

Art. 60. Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi contributi e premi inail, in scadenza il 16/03/2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

 

Art. 61. Sono sospesi fino al 30/04/2020, i versamenti relativi alle ritenute da lavoro autonomo e dipendente, ai contributi Inps ed ai premi Inail dei seguenti soggetti:

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  • Imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator con sede in Italia;

  • Federazioni sportive nazionali, asd, società sportive dilettantistiche e professionistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per la danza, centri sportivi;

  • Gestori di teatri, sale da concerto, cinema, night club, sale da gioco;

  • Gestori di ricevitorie del otto, lotterie, scommesse;

  • Organizzatori di eventi;

  • Gestori di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

  • Gestori di musei, biblioteche, giardini e riserve;

  • Gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, di servizi didattici di primo e secondo grado;

  • Stazioni di autobus, ferrovie, metropolitane, marittime;

  • Trasportatori di merci e persone;

  • Soggetti che svolgono assistenza sociale per anziani e disabili;

  • Gestori di servizi di noleggio di mezzi di trasporto;

  • Guide turistiche;

  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 

I versamenti sospesi sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 tranche mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.Le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le A.s.d. e le società sportive professionistiche o dilettantistiche versano in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 tranche mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno.

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Art. 62. Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute dalla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con sede in Italia che non rientrano tra quelli richiamati dall’art. 61 e che non hanno conseguito ricavi o compensi superiori ai 2 milioni di euro nel corso del 2019, possono usufruire di una sospensione per i versamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativa a:

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  • Ritenute da lavoro  dipendente, addizionali regionali e comunali;

  • Iva;

  • Contributi Inps e premi Inail.

 

La sospensione relativa all’iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi nel caso il contribuente abbia domicilio, sede legale o operativa nelle Provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 tranche mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

I soggetti che nel corso del 2019 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori ai 400.000 euro, possono decidere di non assoggettare a ritenuta d’acconto i ricavi o compensi percepiti dal 17/03/2020 al 31/03/2020. I contribuenti che si avvalgono di questa opzione versano l’ammontare delle ritenute non operate in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 tranche mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

 

Art. 63. Viene previsto un premio di massimo 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito 2019 inferiore ai 40.000 euro, per i giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

 

Art. 64. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro con un tetto massimo di 20.000 euro.

 

Art. 65. È riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientrati nella categoria C/1 affittati da soggetti esercenti attività d’impresa.

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Art. 66. È riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% e per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020 da persone fisiche e enti non commerciali in favore dello Stato, delle Regioni, di fondazioni o associazioni senza scopo di lucro.

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Art. 67. Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contezioso da parte uffici impositori. Tale sospensione si applica anche ai termini per fornire risposta alle istanza di interpello. I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. L’anno d’imposta 2015 potrà essere accertato entro il 31 dicembre 2022.

 

Art. 68.  È prevista la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e derivanti da:

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  • Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della Riscossione;

  • Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;

  • Avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane;

  • Avvisi di accertamento emessi degli enti locali emessi a partire dal 01/01/2020;

  • Avvisi di addebito emessi dall’INPS;

  • Ingiunzioni fiscali degli enti locali, in scadenza nel periodo compreso.

 

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

 

Vengono inoltre differiti al 31 maggio i versamenti:

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  • della rata scaduta il 28 febbraio relativi alla “Rottamazione-ter”;

  • della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.

 

Tali misure non si applicano a agli importi richiesti a seguito di:

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  • Controllo automatizzato ex artt. 36bis e 54bis del Dpr 633/72;

  • Controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73;

  • Avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, di successione, di donazione etc.;

  • Rateizzazione a seguito di accertamento con adesione;

  • Rateizzazione a seguito di acquiescenza;

  • Atti di contestazione delle sanzioni;

  • Atti di recupero dei crediti d’imposta;

  • Mediazione e conciliazione giudiziaria;

 

Non sarà inoltre possibile richiedere a rimborso eventuali somme già versate.

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Art. 69. Prevede una proroga nei versamenti del prelievo erariale e del canone concessorio nel settore dei giochi. Il versamento in scadenza il 30 aprile 2020 è prorogato al 29 maggio 2020. L’importo è rateizzabile ma il versamento deve essere ultimato entro il 18 dicembre 2020.

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Titolo V – Ulteriori disposizioni

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Art. 75. Le amministrazioni aggiudicatrici ex art. 3 Dl 50/2016 e le autorità amministrative indipendenti, possono acquistare beni e servizi per la diffusione del lavoro agile in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale e antimafia, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

 

Art. 78. Viene aumentata al 70% l’ anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Viene istituito un fondo di 100 milioni per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti e per gli interessi relativi a mutui riservati alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacultura.

 

Art. 83. Sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti. Sono altresì sospesi per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie ed il termine per il ricorso relativo a controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.

 

Art. 87. Fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 88. Prevede il rimborso, tramite emissione di voucher, dei titoli di viaggio e pacchetti turistici, dei contratti di soggiorno, dei titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura. L’acquirente deve presentare domanda di rimborso al venditore entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 91. Il decreto prevede che venga sempre valutato il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, al fine di stabilire l’esclusione della responsabilità del debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1223 del codice civile.

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Art. 96. Con le stesse modalità di cui all’art. 27 è riconosciuta un’indennità in relazione a rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazione sportive dilettantistiche ex art. 67 lett. M Dpr 917/1986.

 

Art. 98. Introduce misure a sostegno della filiera della stampa confermando per il 2020 il credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari nella misura fissa del 30%. La comunicazione telematica deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Il credito d’imposta  per gli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è aumentato a 4.000 euro per l’anno 2020.

 

Art.100. È istituito un fondo di 50 milioni di euro che il Ministero dell’Università ripartirà con apposito decreto, tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito.

 

Art. 104. Viene prorogata al 31 agosto 2020 la validità di ogni documento di riconoscimento scaduto o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 106. In deroga a quanto previsto dal codice civile, l’assemblea ordinaria delle Spa e delle Srl è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Sono inoltre previste deroghe per l’espressione del voto introducendo la possibilità del voto via mezzi di telecomunicazione o per iscritto.

 

Art. 107. Viene prevista una proroga al termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi al 2019 degli enti  ed organismi pubblici. La proroga è fissata:

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  • Al 30 giugno per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizione del DLgs 91/2011;

  • Al 31 maggio per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 118/2011.

 

Art. 120. Viene incrementato un Fondo per incentivare la didattica a distanza delle istituzioni scolastiche statali.

 

Art. 127. I presente decreto entra in vigore il 17 marzo 2020.

Aiuti alle imprese, come uscire dalla crisi Coronavirus, finanziamenti, emergenza COVID, sospensione pagamenti, sospensione mutui

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